Art. 7 
 
                     Strumenti di incentivazione 
 
    1. La Regione, al fine di favorire la nascita e il  rafforzamento
delle MPMI, adotta i seguenti strumenti di incentivazione: 
    a) favorisce l'accesso al credito da  parte  delle  MPMI,  specie
nella  prima  fase  di   crescita,   in   particolare   mediante   il
rafforzamento del sistema delle garanzie e del ruolo dei confidi e la
promozione di accordi con istituti di credito; 
    b) promuove interventi di finanza  strutturata  per  favorire  la
creazione d'impresa e gli investimenti delle MPMI,  sia  singole  che
aggregate, volti alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati  alla
crescita di competitivita'; 
    c) promuove,  al  fine  di  agevolare  l'accesso  delle  MPMI  al
finanziamento e di  incentivare  la  partecipazione  al  capitale  di
rischio delle imprese, la  sottoscrizione  di  accordi  e  protocolli
d'intesa con  l'Associazione  Bancaria  Italiana  (ABI)  e  la  Banca
europea  degli   Investimenti   (BEI)   per   costruire   piattaforme
finanziarie dedicate alle MPMI, nonche' alle imprese  giovanili  e  a
quelle femminili; 
    d) garantisce, nell'ambito del sistema degli incentivi  a  favore
delle imprese previsti da leggi o programmi  regionali,  una  riserva
minima del 60 per cento delle  risorse  alle  MPMI  e  alle  reti  di
imprese, di cui almeno il 30 per cento  e'  destinato  alle  micro  e
piccole imprese. 
    2.  La  Regione  valorizza  il  ruolo   delle   Associazioni   di
rappresentanza delle MPMI e dei loro organismi operativi al  fine  di
favorire lo sviluppo delle MPMI e di facilitarne l'accesso al sistema
degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonche' il collegamento
con il mondo della ricerca.