Art. 7 Strumenti di incentivazione 1. La Regione, al fine di favorire la nascita e il rafforzamento delle MPMI, adotta i seguenti strumenti di incentivazione: a) favorisce l'accesso al credito da parte delle MPMI, specie nella prima fase di crescita, in particolare mediante il rafforzamento del sistema delle garanzie e del ruolo dei confidi e la promozione di accordi con istituti di credito; b) promuove interventi di finanza strutturata per favorire la creazione d'impresa e gli investimenti delle MPMI, sia singole che aggregate, volti alla realizzazione di progetti finalizzati alla crescita di competitivita'; c) promuove, al fine di agevolare l'accesso delle MPMI al finanziamento e di incentivare la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca europea degli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle MPMI, nonche' alle imprese giovanili e a quelle femminili; d) garantisce, nell'ambito del sistema degli incentivi a favore delle imprese previsti da leggi o programmi regionali, una riserva minima del 60 per cento delle risorse alle MPMI e alle reti di imprese, di cui almeno il 30 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese. 2. La Regione valorizza il ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle MPMI e dei loro organismi operativi al fine di favorire lo sviluppo delle MPMI e di facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonche' il collegamento con il mondo della ricerca.