Art. 8 
 
                       Aggregazioni d'impresa 
 
    1. Al fine di sviluppare la crescita e  la  competitivita'  delle
MPMI liguri, anche attraverso la loro  integrazione  con  il  sistema
della  grande  impresa,  la  Regione  attua  politiche   volte   alla
collaborazione tra imprese in tutti i settori della  vita  economica,
favorendo  in  particolare  la  creazione  delle  seguenti  forme  di
aggregazione: 
    a) distretti industriali, distretti tecnologici e meta distretti,
cosi' come definiti dall'art. 1-bis della legge regionale  13  agosto
2002, n.  33  (Interventi  da  realizzarsi  nell'ambito  dei  sistemi
produttivi  locali  e  dei  distretti  industriali,   delle   filiere
produttive, dei meta  distretti,  delle  reti  e  delle  aggregazioni
d'impresa) e successive modificazioni ed integrazioni; 
    b) distretti del terziario, definiti come aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale con l'obiettivo  di  accrescere  lo
sviluppo dei settori di  riferimento  e  del  territorio,  attraverso
azioni di valorizzazione delle risorse naturali; 
    c) filiere,  definite  come  un  insieme  di  imprese  variamente
specializzate, sia di  produzione  primaria  sia  manifatturiere,  di
servizi, artigiane e industriali, che  svolgono  attivita'  tra  loro
collegate e integrate; 
    d) reti di imprese, definite  come  aggregazioni  funzionali  tra
imprese, anche tramite lo strumento del contratto di rete; 
    e) contratto di rete, come definito dall'art. 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a  sostegno  dei
settori industriali in crisi) convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33.