Art. 8 Aggregazioni d'impresa 1. Al fine di sviluppare la crescita e la competitivita' delle MPMI liguri, anche attraverso la loro integrazione con il sistema della grande impresa, la Regione attua politiche volte alla collaborazione tra imprese in tutti i settori della vita economica, favorendo in particolare la creazione delle seguenti forme di aggregazione: a) distretti industriali, distretti tecnologici e meta distretti, cosi' come definiti dall'art. 1-bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d'impresa) e successive modificazioni ed integrazioni; b) distretti del terziario, definiti come aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo dei settori di riferimento e del territorio, attraverso azioni di valorizzazione delle risorse naturali; c) filiere, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia di produzione primaria sia manifatturiere, di servizi, artigiane e industriali, che svolgono attivita' tra loro collegate e integrate; d) reti di imprese, definite come aggregazioni funzionali tra imprese, anche tramite lo strumento del contratto di rete; e) contratto di rete, come definito dall'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.