Art. 10 Fondi di gestione 1. Al fine di provvedere alla valorizzazione, dismissione e gestione di immobili la cui riqualificazione e rifunzionalizzazione assuma rilevanza strategica per l'economia e la societa' ligure, la Giunta regionale puo' avvalersi della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) o di societa' da questa controllate, anche costituendo presso le stesse appositi fondi ovvero utilizzando altri strumenti di gestione patrimoniale secondo le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4. 2. La Giunta regionale fornisce le indicazioni necessarie per l'operativita' dei fondi, per l'utilizzo degli strumenti di gestione di cui al comma 1, e svolge le funzioni dominicali in relazione agli immobili afferenti i predetti fondi. 3. Le societa' di cui al comma 1 presentano alla struttura regionale di cui all'art. 8, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, una rendicontazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente; tale rendicontazione confluisce nella relazione di cui all'art. 9.