Art. 10 
 
                          Fondi di gestione 
 
    1. Al fine  di  provvedere  alla  valorizzazione,  dismissione  e
gestione di immobili la cui riqualificazione  e  rifunzionalizzazione
assuma rilevanza strategica per l'economia e la societa'  ligure,  la
Giunta regionale puo'  avvalersi  della  Finanziaria  Ligure  per  lo
Sviluppo  Economico  (FI.L.S.E.  S.p.A.)  o  di  societa'  da  questa
controllate, anche costituendo presso le stesse appositi fondi ovvero
utilizzando altri  strumenti  di  gestione  patrimoniale  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4. 
    2. La Giunta regionale fornisce  le  indicazioni  necessarie  per
l'operativita' dei fondi, per l'utilizzo degli strumenti di  gestione
di cui al comma 1, e svolge le funzioni dominicali in relazione  agli
immobili afferenti i predetti fondi. 
    3. Le societa' di  cui  al  comma  1  presentano  alla  struttura
regionale di cui all'art. 8, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno,
una  rendicontazione  sull'attivita'  svolta  nel   corso   dell'anno
precedente; tale rendicontazione confluisce nella  relazione  di  cui
all'art. 9.