Art. 13 
 
                  Utilizzazione dei beni demaniali 
 
    1. I beni del demanio regionale  possono  essere  utilizzati  per
finalita' pubbliche diverse da quelle che  ne  hanno  determinato  la
demanialita', purche' esse siano compatibili con la natura del bene e
siano  funzionali  al  conseguimento  di  finalita'  di  tutela   del
territorio, del paesaggio, dell'ambiente e dell'economia ligure. 
    2. Sui beni del demanio regionale non possono  essere  costituiti
diritti a favore di terzi, salvo il caso  di  autorizzazione  all'uso
temporaneo ovvero di concessioni in uso dei beni stessi,  purche'  da
cio'  non  derivi  alcun  pregiudizio  alla  continuita'  della  loro
funzione pubblica. 
    3. Gli articoli 47 e seguenti e il regolamento di cui all'art.  4
disciplinano regole e procedure per l'attribuzione dei beni demaniali
a soggetti pubblici o  privati  mediante  concessione,  tenuto  conto
della rilevanza dell'utilizzo proposto. 
    4. Le autorizzazioni all'uso temporaneo di  beni  demaniali  sono
disciplinate dal regolamento di cui all'art. 4.