Art. 13 Utilizzazione dei beni demaniali 1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati per finalita' pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialita', purche' esse siano compatibili con la natura del bene e siano funzionali al conseguimento di finalita' di tutela del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e dell'economia ligure. 2. Sui beni del demanio regionale non possono essere costituiti diritti a favore di terzi, salvo il caso di autorizzazione all'uso temporaneo ovvero di concessioni in uso dei beni stessi, purche' da cio' non derivi alcun pregiudizio alla continuita' della loro funzione pubblica. 3. Gli articoli 47 e seguenti e il regolamento di cui all'art. 4 disciplinano regole e procedure per l'attribuzione dei beni demaniali a soggetti pubblici o privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza dell'utilizzo proposto. 4. Le autorizzazioni all'uso temporaneo di beni demaniali sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 4.