Art. 15 Sdemanializzazione 1. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge settoriali, il passaggio dei beni dal demanio regionale al patrimonio della Regione avviene mediante provvedimento della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nel sito internet della Regione e mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove si trova il bene. 2. La sdemanializzazione dei beni del demanio idrico avviene mediante il provvedimento di cui al comma 1, previo parere della competente Provincia ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera n), della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni. 3. La cessazione della demanialita' puo' avvenire, oltreche' per effetto del provvedimento di cui al comma 1, anche per conseguenza di fenomeni naturali o sviluppi tecnici o vicende storiche che facciano perdere al bene i requisiti della demanialita'. Nelle fattispecie di cui al presente comma la Giunta regionale procede alla riclassificazione del bene che ha perduto le caratteristiche intrinseche della demanialita'. 4. E' fatto salvo quanto disposto in tema di sdemanializzazioni dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.