Art. 15 
 
                         Sdemanializzazione 
 
    1. Fatte salve le vigenti disposizioni di  legge  settoriali,  il
passaggio dei beni dal demanio regionale al patrimonio della  Regione
avviene mediante provvedimento della Giunta regionale, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nel sito  internet  della
Regione e mediante affissione all'albo pretorio  del  Comune  ove  si
trova il bene. 
    2. La sdemanializzazione dei  beni  del  demanio  idrico  avviene
mediante il provvedimento di cui al  comma  1,  previo  parere  della
competente Provincia ai sensi dell'art.  92,  comma  1,  lettera  n),
della legge regionale  21  giugno  1999,  n.  18  (Adeguamento  delle
discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in  materia
di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive  modificazioni
e integrazioni. 
    3. La cessazione della demanialita' puo' avvenire, oltreche'  per
effetto del provvedimento di cui al comma 1, anche per conseguenza di
fenomeni naturali o sviluppi tecnici o vicende storiche che  facciano
perdere al bene i requisiti della demanialita'. Nelle fattispecie  di
cui  al   presente   comma   la   Giunta   regionale   procede   alla
riclassificazione  del  bene  che  ha  perduto   le   caratteristiche
intrinseche della demanialita'. 
    4. E' fatto salvo quanto disposto in tema  di  sdemanializzazioni
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85
(Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e  regioni  di
un proprio patrimonio, in  attuazione  dell'art.  19  della  legge  5
maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.