Art. 16 Funzioni dominicali sul demanio marittimo 1. La Regione esercita le funzioni dominicali sul demanio marittimo finalizzate a garantire la conservazione dei beni demaniali ed il loro miglior utilizzo rispondente all'interesse pubblico, anche attraverso azioni di valorizzazione. 2. L'esercizio delle funzioni dominicali avviene nel rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale e di salvaguardia e tutela del paesaggio secondo le indicazioni previste negli atti di programmazione e di pianificazione territoriale regionali, nonche' secondo i criteri della gestione integrata della costa. 3. Il regolamento di cui all'art. 4 fissa i criteri e le modalita' di gestione per l'esercizio delle funzioni dominicali, con particolare riferimento al regime delle concessioni demaniali marittime.