Art. 16 
 
              Funzioni dominicali sul demanio marittimo 
 
    1.  La  Regione  esercita  le  funzioni  dominicali  sul  demanio
marittimo finalizzate a garantire la conservazione dei beni demaniali
ed il loro miglior utilizzo rispondente all'interesse pubblico, anche
attraverso azioni di valorizzazione. 
    2. L'esercizio delle funzioni dominicali avviene nel rispetto dei
principi di sostenibilita' ambientale e di salvaguardia e tutela  del
paesaggio   secondo   le   indicazioni   previste   negli   atti   di
programmazione e di pianificazione  territoriale  regionali,  nonche'
secondo i criteri della gestione integrata della costa. 
    3. Il regolamento  di  cui  all'art.  4  fissa  i  criteri  e  le
modalita' di gestione per l'esercizio delle funzioni dominicali,  con
particolare  riferimento  al  regime  delle   concessioni   demaniali
marittime.