Art. 17 Funzioni in materia di demanio idrico 1. La Regione esercita le funzioni connesse alla titolarita' dei beni del demanio idrico trasferiti in proprieta' per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 85/2010. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto dei seguenti criteri: a) la funzionalita' idraulica e la salvaguardia ambientale anche ai fini della conservazione della biodiversita'; b) la conformita' agli strumenti di pianificazione di bacino; c) la tutela della risorsa idrica ai fini di un utilizzo razionale e sostenibile nel rispetto degli strumenti di pianificazione di settore. 3. In sede di rilascio delle concessioni del demanio idrico l'Autorita' competente procede nel rispetto dei criteri fissati al comma 2. 4. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce i criteri, gli indirizzi e le procedure per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la definizione dei canoni e delle spese istruttorie.