Art. 17 
 
                Funzioni in materia di demanio idrico 
 
    1. La Regione esercita le funzioni connesse alla titolarita'  dei
beni del demanio idrico trasferiti  in  proprieta'  per  effetto  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  assunti  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 85/2010. 
    2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto dei
seguenti criteri: 
      a) la funzionalita'  idraulica  e  la  salvaguardia  ambientale
anche ai fini della conservazione della biodiversita'; 
      b) la conformita' agli strumenti di pianificazione di bacino; 
      c) la tutela della  risorsa  idrica  ai  fini  di  un  utilizzo
razionale   e   sostenibile   nel   rispetto   degli   strumenti   di
pianificazione di settore. 
    3. In sede di  rilascio  delle  concessioni  del  demanio  idrico
l'Autorita' competente procede nel rispetto dei  criteri  fissati  al
comma 2. 
    4. Il regolamento di cui all'art. 4  stabilisce  i  criteri,  gli
indirizzi e le procedure per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al
comma 1, la definizione dei canoni e delle spese istruttorie.