Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le disposizioni della presente legge si applicano al demanio e
al patrimonio della Regione Liguria nonche', con esclusione di quanto
disposto dal Titolo III, al patrimonio  degli  enti  appartenenti  al
settore regionale allargato,  come  individuati  dall'art.  25  della
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale  e  pluriennale  della  Regione  Liguria.  Legge
finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni  e  degli
enti  strumentali  della  Regione  Liguria.  Sono  fatte   salve   le
disposizioni di cui alla legge  regionale  8  febbraio  1995,  n.  10
(Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria  delle
Unita' Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio  Sanitario
Regionale) e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  quanto
compatibili, e le norme in materia di edilizia residenziale pubblica. 
    2. Gli organi regionali e i  dirigenti  regionali,  indicati  nei
successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i
dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in  base
ai rispettivi ordinamenti. 
    3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto della presente  legge
e del regolamento di cui all'art. 4, possono disciplinare la  materia
del patrimonio in relazione  ai  profili  organizzativi  e  contabili
propri dei rispettivi ordinamenti.