Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano al demanio e al patrimonio della Regione Liguria nonche', con esclusione di quanto disposto dal Titolo III, al patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati dall'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni e degli enti strumentali della Regione Liguria. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili, e le norme in materia di edilizia residenziale pubblica. 2. Gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti. 3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto della presente legge e del regolamento di cui all'art. 4, possono disciplinare la materia del patrimonio in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.