Art. 21 
 
                               Oggetto 
 
    1. La Regione promuove la  razionale  utilizzazione  delle  acque
minerali,  di  sorgente  e  termali,  tutelando  e  valorizzando   al
contempo: 
      a)  l'assetto  ambientale  ed   idrogeologico   dei   territori
interessati; 
      b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche
presenti sul territorio regionale; 
      c) il  complessivo  sviluppo  sostenibile,  sia  economico  che
sociale dei territori interessati. 
    2. Il presente Capo disciplina la coltivazione e  l'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali, presenti nella Regione. 
    3. La coltivazione si  esercita  attraverso  lo  strumento  della
concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato.