Art. 21 Oggetto 1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo: a) l'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati; b) l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti sul territorio regionale; c) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati. 2. Il presente Capo disciplina la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, presenti nella Regione. 3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato.