Art. 22 
 
                     Concessione di coltivazione 
 
    1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di  sorgente
e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, e' subordinata  al
conseguimento della relativa concessione, la cui durata  massima  non
puo' essere superiore  ai  trenta  anni  ed  e'  anche  proporzionata
all'ammontare degli investimenti programmati. 
    2. La concessione di cui al comma 1 e' rilasciata  dal  dirigente
competente in materia di demanio e patrimonio a soggetti  pubblici  o
privati che ne facciano richiesta secondo le modalita'  previste  dal
regolamento di cui all'art. 4, previo  esperimento  di  procedura  ad
evidenza pubblica. 
    3. La concessione non puo' essere rilasciata: 
      a) qualora il  richiedente  sia  in  stato  di  fallimento,  di
liquidazione,  di  concordato  preventivo  o  in   altra   situazione
equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente; 
      b) qualora sia iniziata, a carico del richiedente, alcuna delle
procedure di cui alla lettera a); 
      c)  qualora  il  richiedente  abbia  riportato  condanna,   con
sentenza passata in giudicato, per un  reato  che  incide  sulla  sua
moralita' professionale; 
      d) qualora il richiedente risulti non  avere  ottemperato  agli
adempimenti relativi alle norme in materia di  sicurezza  sul  lavoro
ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti  collettivi  di
lavoro applicabili. 
    4. La concessione deve contenere gli elementi previsti dal  comma
3 dell'art. 47 e quelli indicati nel regolamento di cui all'art. 4. 
    5. La  coltivazione  del  giacimento  deve  essere  mantenuta  in
attivita' durante il periodo  della  concessione.  Qualora  ricorrano
fondati motivi la  Regione  puo'  consentirne  la  sospensione  fermo
restando  l'obbligo  del  concessionario  di  garantire  la  regolare
manutenzione delle opere e degli impianti. 
    6. Il concessionario deve corrispondere alla  Regione  un  canone
annuo anticipato di euro 30,00 per ogni ettaro o frazione  di  ettaro
di   superficie   compresa   nell'area    della    concessione.    Il
concessionario, inoltre, dovra' corrispondere alla Regione un diritto
proporzionale annuo pari a euro 1,00 per ogni  metro  cubo  di  acqua
minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. Tale diritto non  e'
dovuto per le quantita' di acqua o derivati imbottigliati con sistemi
di vuoto a rendere. Gli importi previsti dal presente  comma  possono
essere  aggiornati  con   successivi   provvedimenti   della   Giunta
regionale. 
    7. La Regione da' comunicazione ai comuni, alla Provincia e  alla
Camera di Commercio interessati per territorio  dell'assentimento  in
concessione del giacimento. 
    8. Il  concessionario  qualora  la  concessione  venga  meno  per
qualsiasi motivo, deve fare consegna alla Regione  del  bene  oggetto
della concessione e delle relative pertinenze. 
    9. Il concessionario presenta annualmente alla  Regione,  con  le
modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4,  una  relazione
sull'andamento dell'attivita' produttiva e il programma dei lavori  e
degli investimenti che intende effettuare nell'anno successivo. 
    10. La concessione non e' trasferibile ad altro soggetto.