Art. 22 Concessione di coltivazione 1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, e' subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non puo' essere superiore ai trenta anni ed e' anche proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati. 2. La concessione di cui al comma 1 e' rilasciata dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 4, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. 3. La concessione non puo' essere rilasciata: a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente; b) qualora sia iniziata, a carico del richiedente, alcuna delle procedure di cui alla lettera a); c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralita' professionale; d) qualora il richiedente risulti non avere ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili. 4. La concessione deve contenere gli elementi previsti dal comma 3 dell'art. 47 e quelli indicati nel regolamento di cui all'art. 4. 5. La coltivazione del giacimento deve essere mantenuta in attivita' durante il periodo della concessione. Qualora ricorrano fondati motivi la Regione puo' consentirne la sospensione fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti. 6. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area della concessione. Il concessionario, inoltre, dovra' corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. Tale diritto non e' dovuto per le quantita' di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Gli importi previsti dal presente comma possono essere aggiornati con successivi provvedimenti della Giunta regionale. 7. La Regione da' comunicazione ai comuni, alla Provincia e alla Camera di Commercio interessati per territorio dell'assentimento in concessione del giacimento. 8. Il concessionario qualora la concessione venga meno per qualsiasi motivo, deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze. 9. Il concessionario presenta annualmente alla Regione, con le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4, una relazione sull'andamento dell'attivita' produttiva e il programma dei lavori e degli investimenti che intende effettuare nell'anno successivo. 10. La concessione non e' trasferibile ad altro soggetto.