Art. 23 Accesso ai fondi e pubblica utilita' 1. I proprietari e possessori di fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni di termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese le opere di nuova captazione. E' fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. 2. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione e il contenimento delle acque, come individuate dalla Regione, sono considerate di pubblica utilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') e successive modificazioni e integrazioni.