Art. 23 
 
                Accesso ai fondi e pubblica utilita' 
 
    1. I proprietari e possessori di  fondi  compresi  nel  perimetro
della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti  per
la delimitazione  della  concessione,  alle  apposizioni  di  termini
relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento  del  giacimento,
ivi comprese le opere di nuova captazione. E' fatto salvo il  diritto
al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti. 
    2. Entro il perimetro della concessione le specifiche  opere  per
la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la  captazione,
l'adduzione e il contenimento delle  acque,  come  individuate  dalla
Regione, sono considerate di pubblica utilita' ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione per pubblica utilita') e  successive  modificazioni  e
integrazioni.