Art. 24 
 
                             Pertinenze 
 
    1. Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi  interni  ed
esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento  di
produzione, i macchinari per il sollevamento  dell'acqua  stessa,  le
opere  e  gli  impianti  destinati  alla  raccolta  e   distribuzione
dell'acqua  nonche'  le  vasche,  gli  impianti,  le   opere   e   le
attrezzature necessarie per la conservazione del fango. Costituiscono
altresi', pertinenza i beni indicati nell'art. 23, comma 1, del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere  legislativo  per
disciplinare la ricerca e la coltivazione nelle miniere del Regno)  e
successive modificazioni e integrazioni per quanto non  espressamente
indicato nel capoverso precedente. 
    2. Non costituiscono pertinenze le  attrezzature  separabili  dal
giacimento senza alcun pregiudizio anche di carattere  esclusivamente
economico  e  gli  impianti  ed  edifici  di  natura   esclusivamente
alberghiera, sanitaria e produttiva.