Art. 24 Pertinenze 1. Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonche' le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la conservazione del fango. Costituiscono altresi', pertinenza i beni indicati nell'art. 23, comma 1, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione nelle miniere del Regno) e successive modificazioni e integrazioni per quanto non espressamente indicato nel capoverso precedente. 2. Non costituiscono pertinenze le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio anche di carattere esclusivamente economico e gli impianti ed edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.