Art. 25 Cessazione della concessione 1. La concessione cessa: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza; d) per revoca. 2. La rinuncia e' comunicata alla Regione secondo le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4. 3. La decadenza e' pronunciata, secondo il procedimento previsto dal regolamento di cui all'art. 4, dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio qualora il concessionario: a) non adempia a specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza; b) non risulti piu' in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione; c) non abbia corrisposto, per almeno due annualita', il canone concessorio; d) non abbia mantenuto in attivita', per oltre tre mesi, il giacimento oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo comunicato alla Regione secondo le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 4; e) non ottenga ovvero perda le autorizzazioni sanitarie e di altro carattere, necessarie per l'esercizio dell'attivita' di estrazione di acque minerali o termali. 4. La revoca della concessione e' pronunciata dal dirigente di cui al comma 3 qualora sussistano motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse originario.