Art. 25 
 
                    Cessazione della concessione 
 
    1. La concessione cessa: 
      a) per scadenza del termine; 
      b) per rinuncia; 
      c) per decadenza; 
      d) per revoca. 
    2. La rinuncia e' comunicata alla Regione  secondo  le  modalita'
previste nel regolamento di cui all'art. 4. 
    3. La decadenza e' pronunciata, secondo il procedimento  previsto
dal regolamento di  cui  all'art.  4,  dal  dirigente  competente  in
materia di demanio e patrimonio qualora il concessionario: 
      a) non adempia a specifici obblighi stabiliti nel provvedimento
di concessione, a pena di decadenza; 
      b) non risulti piu' in possesso dei requisiti richiesti per  il
rilascio della concessione; 
      c) non abbia corrisposto, per almeno due annualita', il  canone
concessorio; 
      d) non abbia mantenuto in attivita', per  oltre  tre  mesi,  il
giacimento oggetto della concessione, in assenza di  un  giustificato
motivo comunicato alla Regione  secondo  le  modalita'  previste  nel
regolamento di cui all'art. 4; 
      e) non ottenga ovvero perda le autorizzazioni  sanitarie  e  di
altro  carattere,  necessarie  per  l'esercizio   dell'attivita'   di
estrazione di acque minerali o termali. 
    4. La revoca della concessione e' pronunciata  dal  dirigente  di
cui al comma 3  qualora  sussistano  motivi  di  pubblico  interesse,
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto,  o  di  nuova
valutazione dell'interesse originario.