Art. 26 
 
                   Custodia e gestione temporanea 
 
    1.  Successivamente  alla  cessazione  della   concessione,   per
qualsiasi causa, il dirigente competente  in  materia  di  demanio  e
patrimonio adotta i provvedimenti piu' opportuni per  la  custodia  e
gestione temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la
rimozione,  da  parte  del  concessionario  cessato,  degli   oggetti
destinati alla coltivazione  e  separabili  senza  pregiudizio  delle
risorse. 
    2.  Qualora  sia  presentata  una  unica  istanza  per  un  nuovo
conferimento della concessione, il dirigente di cui al comma  1  puo'
affidare, in via temporanea e precaria, la custodia e la gestione dei
beni e  delle  relative  pertinenze  al  richiedente.  Qualora  siano
presentate piu' istanze per un nuovo conferimento della  concessione,
il dirigente di cui al comma 1 puo' affidare,  in  via  temporanea  e
precaria, la custodia  e  la  gestione  dei  beni  e  delle  relative
pertinenze a uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche
ed economiche sulla base dei criteri individuati nel  regolamento  di
cui  all'art.  4.  L'incarico  di  custodia  non  costituisce  titolo
preferenziale per l'assentimento della concessione.