Art. 26 Custodia e gestione temporanea 1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio adotta i provvedimenti piu' opportuni per la custodia e gestione temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse. 2. Qualora sia presentata una unica istanza per un nuovo conferimento della concessione, il dirigente di cui al comma 1 puo' affidare, in via temporanea e precaria, la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze al richiedente. Qualora siano presentate piu' istanze per un nuovo conferimento della concessione, il dirigente di cui al comma 1 puo' affidare, in via temporanea e precaria, la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze a uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche sulla base dei criteri individuati nel regolamento di cui all'art. 4. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per l'assentimento della concessione.