Art. 28 Inventari 1. I beni di proprieta' della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati, anche nella forma del supporto informatico, dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio, fatto salvo quanto stabilito all'art. 33, comma 3. 2. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili ed immobili ed ogni altro atto che comporti modificazione dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio e patrimonio nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 4.