Art. 28 
 
                              Inventari 
 
    1. I beni di proprieta' della Regione sono iscritti  in  appositi
inventari, tenuti ed  aggiornati,  anche  nella  forma  del  supporto
informatico, dalla struttura  competente  in  materia  di  demanio  e
patrimonio, fatto salvo quanto stabilito all'art. 33, comma 3. 
    2. Al fine  dell'iscrizione  delle  variazioni  negli  inventari,
tutti gli atti di  acquisto  e  di  alienazione  di  beni  mobili  ed
immobili ed ogni altro atto che comporti  modificazione  dello  stato
patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura  competente
in  materia  di  demanio  e  patrimonio  nei  termini  stabiliti  dal
regolamento di cui all'art. 4.