Art. 29 Inventario dei beni demaniali 1. L'inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati: a) classificazione; b) numero progressivo e data di carico; c) descrizione e caratteristiche del bene; d) estensione, ubicazione ed altri dati catastali; e) titolo di provenienza; f) valore d'acquisizione o di stima; g) eventuali concessioni assentite; h) elementi eventualmente individuati dal regolamento di cui all'art. 4. 2. Per i restanti beni appartenenti al demanio l'inventario reca lo stato descrittivo e di consistenza dei beni stessi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 4.