Art. 29 
 
                    Inventario dei beni demaniali 
 
    1. L'inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene,
di norma, i seguenti dati: 
      a) classificazione; 
      b) numero progressivo e data di carico; 
      c) descrizione e caratteristiche del bene; 
      d) estensione, ubicazione ed altri dati catastali; 
      e) titolo di provenienza; 
      f) valore d'acquisizione o di stima; 
      g) eventuali concessioni assentite; 
      h) elementi eventualmente individuati dal  regolamento  di  cui
all'art. 4. 
    2. Per i restanti beni appartenenti al demanio l'inventario  reca
lo stato descrittivo e di consistenza dei beni stessi, secondo quanto
previsto dal regolamento di cui all'art. 4.