Art. 3 
 
Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato  ed
                        agli enti strumentali 
 
    1. Al fine di ottimizzare l'amministrazione del patrimonio  degli
enti  appartenenti  al  settore  regionale  allargato  e  degli  enti
strumentali della Regione Liguria,  la  Giunta  regionale  stabilisce
indirizzi in materia di  acquisizione,  gestione  e  dismissione  del
patrimonio immobiliare dei suddetti enti. 
    2. Gli  enti  di  cui  al  comma  1  e  le  societa'  controllate
direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare
annualmente alla struttura regionale di cui all'art. 8,  comma  1,  i
dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalita'  e
le tempistiche indicate dal regolamento di cui all'art. 4. 
    3. Sono fatte  comunque  salve  le  disposizioni  in  materia  di
edilizia residenziale pubblica.