Art. 3 Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali 1. Al fine di ottimizzare l'amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti enti. 2. Gli enti di cui al comma 1 e le societa' controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare annualmente alla struttura regionale di cui all'art. 8, comma 1, i dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal regolamento di cui all'art. 4. 3. Sono fatte comunque salve le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.