Art. 32 Inventario dei beni mobili patrimoniali 1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti negli inventari di cui all'art. 28 che ne evidenziano i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. 2. I materiali di normale consumo ed i beni durevoli, come individuati dal regolamento di cui all'art. 4, il cui valore d'acquisto non superi la soglia stabilita dal regolamento medesimo, sono iscritti in appositi elenchi. Fanno eccezione i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore alla predetta soglia, costituiscono un'universalita' di mobili. 3. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: a) classificazione; b) numero progressivo e data di carico; c) descrizione del bene secondo la natura e la specie; d) destinazione; e) valore d'acquisizione o di stima; f) elementi eventualmente individuati dal regolamento di cui all'art. 4.