Art. 32 
 
               Inventario dei beni mobili patrimoniali 
 
    1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti  negli  inventari  di
cui all'art. 28 che ne evidenziano i movimenti di carico  e  scarico,
fatto salvo quanto stabilito al comma 2. 
    2. I materiali di  normale  consumo  ed  i  beni  durevoli,  come
individuati  dal  regolamento  di  cui  all'art.  4,  il  cui  valore
d'acquisto non superi la soglia stabilita dal  regolamento  medesimo,
sono iscritti in appositi elenchi. Fanno eccezione i  beni  che,  pur
avendo  singolarmente  un  valore  inferiore  alla  predetta  soglia,
costituiscono un'universalita' di mobili. 
    3. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: 
      a) classificazione; 
      b) numero progressivo e data di carico; 
      c) descrizione del bene secondo la natura e la specie; 
      d) destinazione; 
      e) valore d'acquisizione o di stima; 
      f) elementi eventualmente individuati dal  regolamento  di  cui
all'art. 4.