Art. 34 Aggiornamento del valore dei beni 1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche, con le modalita' e le tempistiche previste dal regolamento di cui all'art. 4, provvede all'aggiornamento del valore dei beni iscritti negli inventari, in armonia con la vigente normativa statale di contabilita' pubblica. 2. Ai fini di cui al comma 1, i valori dei beni immobili di cui agli articoli 29 e 30, nel caso manchi la relativa stima, sono desunti, ove possibile, dai parametri medi forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.