Art. 34 
 
                  Aggiornamento del valore dei beni 
 
    1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche,  con
le modalita'  e  le  tempistiche  previste  dal  regolamento  di  cui
all'art. 4, provvede all'aggiornamento del valore dei  beni  iscritti
negli inventari, in armonia  con  la  vigente  normativa  statale  di
contabilita' pubblica. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, i valori dei beni immobili  di  cui
agli articoli 29 e 30,  nel  caso  manchi  la  relativa  stima,  sono
desunti, ove possibile, dai parametri medi forniti  dall'Osservatorio
del Mercato Immobiliare di cui all'art.  64,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma  dell'organizzazione  del
Governo a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59)  e
successive modificazioni e integrazioni.