Art. 35 
 
                 Acquisizione in proprieta' di beni 
 
    1. L'acquisizione di beni immobili  al  patrimonio  regionale  e'
effettuata mediante provvedimento della Giunta regionale  secondo  le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. 
    2. Nel caso di acquisto di beni immobili, il regolamento  di  cui
all'art. 4 stabilisce i casi in cui si  procede  mediante  trattativa
privata ovvero mediante  pubblico  incanto  da  aggiudicarsi  con  il
criterio    dell'offerta     economicamente     piu'     vantaggiosa,
rispettivamente ai sensi  dell'art.  92  e  dell'art.  63  del  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato)  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    3.  L'acquisto  di  beni  mobili  al  patrimonio   regionale   e'
effettuato   mediante   provvedimento   della   struttura   regionale
competente in materia di gare e contratti ovvero  dell'economo  della
Giunta  regionale  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  5/2008   e
successive modificazioni e integrazioni.