Art. 35 Acquisizione in proprieta' di beni 1. L'acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale e' effettuata mediante provvedimento della Giunta regionale secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. 2. Nel caso di acquisto di beni immobili, il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce i casi in cui si procede mediante trattativa privata ovvero mediante pubblico incanto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, rispettivamente ai sensi dell'art. 92 e dell'art. 63 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni. 3. L'acquisto di beni mobili al patrimonio regionale e' effettuato mediante provvedimento della struttura regionale competente in materia di gare e contratti ovvero dell'economo della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.