Art. 37 
 
              Locazioni, concessioni e comodati passivi 
 
    1. All'acquisizione di beni immobili in locazione, concessione  o
comodato passivi provvede il dirigente della struttura competente  in
materia di demanio e patrimonio sulla base  delle  indicazioni  della
Giunta regionale, secondo le modalita' stabilite dal  regolamento  di
cui all'art. 4, che definisce anche i casi in cui si ricorre, per  le
locazioni passive, alla trattativa privata o al pubblico incanto.