Art. 37 Locazioni, concessioni e comodati passivi 1. All'acquisizione di beni immobili in locazione, concessione o comodato passivi provvede il dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio sulla base delle indicazioni della Giunta regionale, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, che definisce anche i casi in cui si ricorre, per le locazioni passive, alla trattativa privata o al pubblico incanto.