Art. 39 
 
        Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
 
    1. La  Giunta  regionale,  entro  il  31  agosto  di  ogni  anno,
individua, con proprio provvedimento, le proposte  relative  ai  beni
immobili non strumentali all'esercizio delle  funzioni  istituzionali
da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni  immobiliari
dei beni immobili di proprieta' della Regione. 
    2. Per ogni bene vengono riportati i seguenti elementi: 
      a) l'ubicazione; 
      b) i dati catastali; 
      c)  la  disciplina  urbanistico  -   edilizia,   paesistica   e
territoriale vigente  nella  relativa  area  e,  in  particolare,  la
destinazione d'uso ammessa e la nuova destinazione d'uso proposta con
specificazione dei relativi parametri urbanistico - edilizi,  qualora
ne sia proposta variante sulla base di quanto disposto dalla  vigente
disciplina  statale  e  regionale  in  materia  di  valorizzazione  e
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; 
      d) il valore del bene; 
      e) l'ipotesi di alienazione o di valorizzazione. 
    3. Il provvedimento di  cui  al  comma  1  viene  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale della Regione  Liguria  e  depositato  a  libera
visione  del  pubblico  presso  la  segreteria  comunale  dei  comuni
interessati  per  quindici  giorni  consecutivi,  previo  avviso   da
affiggersi all'albo pretorio; nei successivi quindici giorni chiunque
puo' presentare alla Regione osservazioni  e  proposte  nel  pubblico
interesse. 
    4. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta regionale  approva
il Piano delle alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  dei  beni
immobili  di  proprieta'  della  Regione,  di  cui  all'art.  58  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene allegato al bilancio di  previsione  del  successivo  esercizio
finanziario. I beni inclusi nel Piano sono alienati con le  modalita'
di cui all'art. 38. 
    5. L'inserimento dei beni nel Piano ne determina  la  conseguente
classificazione come patrimonio disponibile ai  sensi  della  vigente
disciplina statale in materia di  valorizzazione  e  dismissione  del
patrimonio immobiliare pubblico. 
    6. Il valore di cui al comma 2, lettera d), di  ciascun  bene  e'
determinato mediante una stima sintetica al piu' probabile prezzo  di
mercato in base ai parametri forniti  dall'Osservatorio  del  Mercato
Immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto  legislativo  n.
300/1999 e successive modificazioni e integrazioni; qualora il citato
Osservatorio non fornisca i dati necessari il valore e'  desunto  dal
Conto generale del patrimonio della Regione Liguria, redatto ai sensi
della legge regionale 26 marzo 2002,  n.  15  (Ordinamento  contabile
della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. 
    7. Ai fini dell'alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui  al
comma 1 la stima e' effettuata dai soggetti di cui all'art. 38, comma
2.