Art. 39 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 1. La Giunta regionale, entro il 31 agosto di ogni anno, individua, con proprio provvedimento, le proposte relative ai beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprieta' della Regione. 2. Per ogni bene vengono riportati i seguenti elementi: a) l'ubicazione; b) i dati catastali; c) la disciplina urbanistico - edilizia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e, in particolare, la destinazione d'uso ammessa e la nuova destinazione d'uso proposta con specificazione dei relativi parametri urbanistico - edilizi, qualora ne sia proposta variante sulla base di quanto disposto dalla vigente disciplina statale e regionale in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico; d) il valore del bene; e) l'ipotesi di alienazione o di valorizzazione. 3. Il provvedimento di cui al comma 1 viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio; nei successivi quindici giorni chiunque puo' presentare alla Regione osservazioni e proposte nel pubblico interesse. 4. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprieta' della Regione, di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene allegato al bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario. I beni inclusi nel Piano sono alienati con le modalita' di cui all'art. 38. 5. L'inserimento dei beni nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ai sensi della vigente disciplina statale in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. 6. Il valore di cui al comma 2, lettera d), di ciascun bene e' determinato mediante una stima sintetica al piu' probabile prezzo di mercato in base ai parametri forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni; qualora il citato Osservatorio non fornisca i dati necessari il valore e' desunto dal Conto generale del patrimonio della Regione Liguria, redatto ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. 7. Ai fini dell'alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui al comma 1 la stima e' effettuata dai soggetti di cui all'art. 38, comma 2.