Art. 40 
Programmi per l'alienazione  e  la  valorizzazione  di  immobili  non
  strumentali di proprieta' della Regione, degli enti appartenenti al
  settore  regionale  allargato  e  degli  enti  strumentali,   delle
  province e dei comuni e per il mutamento della  destinazione  d'uso
  urbanistica. 
    1. Gli immobili non  strumentali  di  proprieta'  della  Regione,
degli enti appartenenti al settore regionale allargato e  degli  enti
strumentali, delle province, dei comuni possono essere inseriti in un
programma di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato ogni
anno, rispettivamente, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, dalla Provincia e  dal  Comune  ed  avente  ad
oggetto  i  beni  immobili  non   strumentali   all'esercizio   delle
rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la
funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di  cessazione
della relativa funzione. 
    2.  A  tali  programmi  si  applicano  le  disposizioni  per   la
valorizzazione del patrimonio pubblico  da  alienare  previste  dalla
vigente normativa statale e regionale.