Art. 40 Programmi per l'alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprieta' della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione d'uso urbanistica. 1. Gli immobili non strumentali di proprieta' della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province, dei comuni possono essere inseriti in un programma di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato ogni anno, rispettivamente, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dalla Provincia e dal Comune ed avente ad oggetto i beni immobili non strumentali all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione. 2. A tali programmi si applicano le disposizioni per la valorizzazione del patrimonio pubblico da alienare previste dalla vigente normativa statale e regionale.