Art. 41 Ulteriori modalita' di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali 1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali, nonche' quelli del settore regionale allargato ai fini di operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalita' con i quali procedere a dette operazioni, anche avvalendosi di soggetti terzi, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all'art. 4. 2. Ai trasferimenti effettuati in attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti pubblici. 3. Gli interventi di valorizzazione effettuati su beni regionali o di interesse regionale possono essere dichiarati, con provvedimento della Giunta regionale, di preminente interesse regionale. 4. In relazione agli interventi di cui al comma 3 tutti i pareri, autorizzazioni, assensi in qualsiasi modo indicati, nelle funzioni oggetto di delega dalla Regione a province o comuni, sono rilasciati dai competenti uffici regionali. Gli enti locali interessati possono inviare alla Regione apposita relazione che dovra' essere valutata dagli uffici regionali. 5. Gli interventi di valorizzazione possono essere effettuati anche su beni conferiti o trasferiti ai fondi di cui all'art. 42 ovvero oggetto di altre forme di dismissione o di valorizzazione. 6. Al fine di effettuare gli interventi di cui al comma 3 la Regione indice apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano la Regione, le altre amministrazioni pubbliche proprietarie dei beni conferiti o trasferiti ai sensi del comma 5 e le altre amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti eventualmente interessati. Nella conferenza di servizi vengono acquisiti le intese, i nulla osta, i concerti o assensi in qualsiasi modo denominati, anche aventi natura di variante urbanistica ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico. 7. Al fine della valorizzazione di beni regionali la Giunta regionale puo' promuovere la costituzione di societa' di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni ovvero partecipare alla costituzione di tali societa' conferendo alle stesse i beni immobili regionali interessati dal processo di valorizzazione. 8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 40, relativamente ai beni alienati e da alienare da parte degli enti appartenenti al settore regionale allargato inclusa la Regione, la Giunta regionale puo' avvalersi di ARTE Genova.