Art. 41 
 
Ulteriori modalita' di gestione,  valorizzazione  e  dismissione  dei
                           beni regionali 
 
    1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa  vigente  in
materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i  beni
regionali, nonche' quelli del settore regionale allargato ai fini  di
operazioni  di  cartolarizzazione,  valorizzazione  e  dismissione  e
determina i criteri e le modalita' con  i  quali  procedere  a  dette
operazioni, anche avvalendosi di soggetti terzi, secondo le procedure
individuate nel regolamento di cui all'art. 4. 
    2. Ai trasferimenti effettuati  in  attuazione  del  comma  1  si
applicano le disposizioni previste dalla legislazione  tributaria  in
materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti pubblici. 
    3. Gli interventi di valorizzazione effettuati su beni  regionali
o di interesse regionale possono essere dichiarati, con provvedimento
della Giunta regionale, di preminente interesse regionale. 
    4. In relazione agli interventi di cui al comma 3 tutti i pareri,
autorizzazioni, assensi in qualsiasi modo  indicati,  nelle  funzioni
oggetto di delega dalla Regione a province o comuni, sono  rilasciati
dai competenti uffici regionali. Gli enti locali interessati  possono
inviare alla Regione apposita relazione che  dovra'  essere  valutata
dagli uffici regionali. 
    5. Gli interventi di  valorizzazione  possono  essere  effettuati
anche su beni conferiti o trasferiti ai  fondi  di  cui  all'art.  42
ovvero oggetto di altre forme di dismissione o di valorizzazione. 
    6. Al fine di effettuare gli interventi di  cui  al  comma  3  la
Regione indice apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi) e successive modificazioni e  integrazioni,
cui  partecipano  la  Regione,  le  altre  amministrazioni  pubbliche
proprietarie dei beni conferiti o trasferiti ai sensi del comma  5  e
le altre amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti eventualmente
interessati. Nella conferenza di servizi vengono acquisiti le intese,
i nulla osta, i concerti o  assensi  in  qualsiasi  modo  denominati,
anche aventi natura di variante urbanistica ai  sensi  della  vigente
normativa statale  e  regionale  in  materia  di  valorizzazione  del
patrimonio pubblico. 
    7. Al fine della  valorizzazione  di  beni  regionali  la  Giunta
regionale  puo'   promuovere   la   costituzione   di   societa'   di
trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti  locali)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni   ovvero
partecipare alla costituzione di tali societa' conferendo alle stesse
i beni immobili regionali interessati dal processo di valorizzazione. 
    8. Ai fini dell'applicazione del presente  articolo  e  dell'art.
40, relativamente ai beni alienati e da alienare da parte degli  enti
appartenenti al settore regionale allargato inclusa  la  Regione,  la
Giunta regionale puo' avvalersi di ARTE Genova.