Art. 42 
 
Valorizzazione e  dismissione  di  beni  immobili  pubblici  mediante
       conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare 
 
    1.  Al  fine  di  favorire  il  processo  di  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale puo'  promuovere
la  costituzione  di  fondi  di  investimento  immobiliare  ai  sensi
dell'art. 33, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito,
con modificazioni dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  ai  quali
possono essere conferiti o trasferiti  beni  immobili  di  proprieta'
della Regione. 
    2. Ai fondi  di  cui  al  comma  1  possono  essere  conferiti  o
trasferiti beni immobili anche di proprieta' di altri  enti  pubblici
aventi sede nel  territorio  regionale  qualora  questi  ne  facciano
richiesta. 
    3.  Alla  costituzione  dei  fondi  di  cui  al  comma  1,   alla
definizione delle procedure per la gestione e  il  funzionamento  dei
fondi medesimi, all'individuazione dei beni da conferire o trasferire
ai fondi,  siano  essi  di  proprieta'  regionale  o  di  altri  enti
pubblici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento. 
    4. Al conferimento o al trasferimento di beni immobili  ai  fondi
di cui al comma 1, nonche' alla gestione dei fondi medesimi e ad ogni
altra operazione ad essa conseguente, si applica la vigente normativa
tributaria  in  materia  di  privatizzazione  e  valorizzazione   del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo  dei  fondi  comuni  di
investimento immobiliare. 
    5. Ai beni trasferiti ai sensi del decreto legislativo n. 85/2010
e  successive  modificazioni   e   integrazioni   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto.