Art. 42 Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare 1. Al fine di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale puo' promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai quali possono essere conferiti o trasferiti beni immobili di proprieta' della Regione. 2. Ai fondi di cui al comma 1 possono essere conferiti o trasferiti beni immobili anche di proprieta' di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale qualora questi ne facciano richiesta. 3. Alla costituzione dei fondi di cui al comma 1, alla definizione delle procedure per la gestione e il funzionamento dei fondi medesimi, all'individuazione dei beni da conferire o trasferire ai fondi, siano essi di proprieta' regionale o di altri enti pubblici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento. 4. Al conferimento o al trasferimento di beni immobili ai fondi di cui al comma 1, nonche' alla gestione dei fondi medesimi e ad ogni altra operazione ad essa conseguente, si applica la vigente normativa tributaria in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. 5. Ai beni trasferiti ai sensi del decreto legislativo n. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto.