Art. 46 Alienazione e cessione di beni mobili 1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati al termine del procedimento previsto dall'art. 45, qualora a seguito di accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi conservano un valore di mercato. 2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli che comunque non fossero di utilita' regionale si provvede ai sensi del regolamento di cui all'art. 4. 3. Il prezzo dei beni alienati non puo' essere inferiore a quello di stima.