Art. 46 
 
                Alienazione e cessione di beni mobili 
 
    1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati  al
termine del procedimento previsto dall'art. 45, qualora a seguito  di
accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi  conservano  un
valore di mercato. 
    2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1  e  di  quelli  che
comunque non fossero di utilita' regionale si provvede ai  sensi  del
regolamento di cui all'art. 4. 
    3. Il prezzo dei beni alienati non puo' essere inferiore a quello
di stima.