Art. 48 
 
Ulteriori forme di uso particolare dei  beni  demaniali  e  dei  beni
                     patrimoniali indisponibili 
 
    1. I beni demaniali, ad esclusione del demanio marittimo,  idrico
ed aeroportuale, ed i beni patrimoniali indisponibili possono  essere
assentiti in concessione, direttamente dalla Giunta regionale,  a  un
ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro,
qualora  la  concessione  sia  disposta  per  un  uso  asservito   al
perseguimento di  finalita'  istituzionali  regionali,  di  interesse
generale o di carattere sociale ritenute rilevanti dalla Regione.  La
Giunta regionale puo' stabilire un  canone  ricognitorio  secondo  le
modalita' individuate nel regolamento di cui all'art. 4. 
    2.  Qualora  il  concessionario  sia  un  ente  pubblico   e   la
concessione sia disposta  esclusivamente  per  un  uso  asservito  al
perseguimento di finalita' istituzionali, individuate preventivamente
dalla Regione, puo' non essere previsto canone finche' il bene  viene
utilizzato in base all'indicata  destinazione  e  la  concessione  e'
assentita con le modalita' di cui al comma 1; il regolamento  di  cui
all'art.  4  dispone  in  merito  alle  modalita'   di   gestione   e
conservazione dei beni concessi. 
    3. Dai rapporti concessori di cui  al  comma  2,  di  norma,  non
possono derivare oneri diretti ed indiretti a carico della Regione. 
    4. In caso di inadempimento anche  parziale  degli  obblighi  del
concessionario, o per sopravvenuti motivi di interesse  pubblico,  il
dirigente competente in materia di demanio e  patrimonio  dispone  la
revoca  della  concessione  secondo  le   modalita'   stabilite   dal
regolamento di cui all'art. 4. 
    5. Beni regionali possono  essere  attribuiti  in  uso  a  titolo
gratuito, per finalita' previamente  individuate  dalla  Regione,  ad
enti pubblici mediante convenzione secondo le modalita' stabilite nel
regolamento di cui all'art. 4.