Art. 48 Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili 1. I beni demaniali, ad esclusione del demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere assentiti in concessione, direttamente dalla Giunta regionale, a un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, qualora la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalita' istituzionali regionali, di interesse generale o di carattere sociale ritenute rilevanti dalla Regione. La Giunta regionale puo' stabilire un canone ricognitorio secondo le modalita' individuate nel regolamento di cui all'art. 4. 2. Qualora il concessionario sia un ente pubblico e la concessione sia disposta esclusivamente per un uso asservito al perseguimento di finalita' istituzionali, individuate preventivamente dalla Regione, puo' non essere previsto canone finche' il bene viene utilizzato in base all'indicata destinazione e la concessione e' assentita con le modalita' di cui al comma 1; il regolamento di cui all'art. 4 dispone in merito alle modalita' di gestione e conservazione dei beni concessi. 3. Dai rapporti concessori di cui al comma 2, di norma, non possono derivare oneri diretti ed indiretti a carico della Regione. 4. In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi del concessionario, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca della concessione secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. 5. Beni regionali possono essere attribuiti in uso a titolo gratuito, per finalita' previamente individuate dalla Regione, ad enti pubblici mediante convenzione secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'art. 4.