Art. 49 Locazioni attive e altri titoli di disponibilita' 1. I beni patrimoniali immobili disponibili possono essere locati a enti pubblici o a soggetti privati mediante provvedimento del dirigente competente in materia di demanio e patrimonio. 2. La scelta del conduttore avviene mediante pubblico incanto ovvero mediante trattativa privata preceduta da pubblicazione di avviso di selezione secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. 3. Il canone di locazione o il canone a base d'asta e' stimato dai soggetti di cui all'art. 38, comma 2. 4. Il provvedimento con il quale si dispone la locazione statuisce in ordine all'assunzione da parte del locatario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il locatario si impegna ad eseguire. 5. Qualora il locatario effettui nell'immobile in locazione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone puo' essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse secondo le modalita' individuate nel regolamento di cui all'art. 4. Il canone puo' essere altresi' in parte compensato dalla prestazione, ad opera del locatario, di servizi di supporto all'attivita' istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l'Amministrazione regionale. 6. I beni mobili disponibili possono essere assegnati ai soggetti di cui al comma 1 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 4.