Art. 49 
 
          Locazioni attive e altri titoli di disponibilita' 
 
    1. I beni patrimoniali immobili disponibili possono essere locati
a enti pubblici o  a  soggetti  privati  mediante  provvedimento  del
dirigente competente in materia di demanio e patrimonio. 
    2. La scelta del conduttore  avviene  mediante  pubblico  incanto
ovvero mediante trattativa  privata  preceduta  da  pubblicazione  di
avviso di selezione secondo le modalita' stabilite dal regolamento di
cui all'art. 4. 
    3. Il canone di locazione o il canone a base  d'asta  e'  stimato
dai soggetti di cui all'art. 38, comma 2. 
    4.  Il  provvedimento  con  il  quale  si  dispone  la  locazione
statuisce in ordine all'assunzione da parte del locatario degli oneri
di  manutenzione  e  alle  eventuali  opere,   anche   di   carattere
straordinario, che il locatario si impegna ad eseguire. 
    5. Qualora il locatario effettui nell'immobile in locazione opere
di manutenzione  di  natura  straordinaria,  il  canone  puo'  essere
compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse  secondo
le modalita' individuate nel regolamento di cui all'art. 4. Il canone
puo' essere altresi' in parte compensato dalla prestazione, ad  opera
del locatario, di servizi  di  supporto  all'attivita'  istituzionale
regionale  o  che  siano   comunque   ritenuti   di   interesse   per
l'Amministrazione regionale. 
    6. I beni mobili disponibili possono essere assegnati ai soggetti
di cui al comma 1 secondo le modalita' previste  dal  regolamento  di
cui all'art. 4.