Art. 5 Beni regionali 1. I beni di proprieta' della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. 2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti demaniali su beni altrui e ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'art. 825 del codice civile.