Art. 5 
 
                           Beni regionali 
 
    1.  I  beni  di  proprieta'  della  Regione,  disciplinati  dalla
presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai
sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e  delle  altre
leggi vigenti in materia. 
    2. Il regime giuridico dei beni  del  demanio  e  del  patrimonio
regionale si applica anche ai diritti demaniali su beni altrui  e  ai
diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai
sensi dell'art. 825 del codice civile.