Art. 6 
 
              Classificazione dei beni e sue variazioni 
 
    1. Alla classificazione dei beni regionali si  provvede  all'atto
dell'acquisizione assegnandoli ad una delle  categorie  di  cui  agli
articoli 11 e 19 avuto riguardo alla natura, alle  caratteristiche  e
alla destinazione dei singoli beni, secondo le disposizioni stabilite
dal regolamento di cui all'art. 4. 
    2. La classificazione di  un  bene  e'  modificata  nel  caso  di
variazione dei relativi presupposti secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui all'art. 4. 
    3. Puo' essere modificata anche  la  classificazione  di  singoli
beni  che   costituiscano   pertinenza   di   complessi   immobiliari
appartenenti al demanio  ed  al  patrimonio  indisponibile  regionale
qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali
beni con le finalita' del complesso cui appartengono. 
    4. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce  le  modalita'  di
ricognizione periodica dei valori dei beni appartenenti al demanio  e
al patrimonio regionale.