Art. 6 Classificazione dei beni e sue variazioni 1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all'atto dell'acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 11 e 19 avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 4. 2. La classificazione di un bene e' modificata nel caso di variazione dei relativi presupposti secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 4. 3. Puo' essere modificata anche la classificazione di singoli beni che costituiscano pertinenza di complessi immobiliari appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile regionale qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalita' del complesso cui appartengono. 4. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce le modalita' di ricognizione periodica dei valori dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio regionale.