Art. 8 Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1. La struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio esercita le funzioni dominicali relative ai beni di cui all'art. 5 secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, ferme restando le competenze tecniche attribuite ad altre strutture regionali in materia di beni demaniali e di patrimonio indisponibile forestale. 2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede alla stipulazione degli atti di cui agli articoli 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina i casi e le modalita' di delega alla stipula degli atti da parte del dirigente. 3. Tutti gli atti pubblici di compravendita immobiliare di cui alla presente legge e gli atti ad essi prodromici sono ricevuti dall'Ufficiale rogante di cui agli articoli 30 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.