Art. 8 
 
    Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
    1. La struttura regionale competente  in  materia  di  demanio  e
patrimonio esercita le funzioni dominicali relative ai  beni  di  cui
all'art. 5 secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui
all'art. 4, ferme restando le competenze tecniche attribuite ad altre
strutture regionali in materia di  beni  demaniali  e  di  patrimonio
indisponibile forestale. 
    2. Il dirigente della struttura regionale competente  in  materia
di demanio e patrimonio provvede alla stipulazione degli atti di  cui
agli articoli 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50.  Il
regolamento di cui all'art. 4 disciplina i casi  e  le  modalita'  di
delega alla stipula degli atti da parte del dirigente. 
    3. Tutti gli atti pubblici di compravendita  immobiliare  di  cui
alla presente legge e gli  atti  ad  essi  prodromici  sono  ricevuti
dall'Ufficiale rogante di cui agli articoli 30 e seguenti della legge
regionale  11  marzo  2008,  n.   5   (Disciplina   delle   attivita'
contrattuali regionali  in  attuazione  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture) e successive  modificazioni  e  integrazioni)  e
successive modificazioni e integrazioni.