Art. 9 
 
                  Relazione al Consiglio regionale 
 
    1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta
al Consiglio regionale -  Assemblea  legislativa  della  Liguria  una
relazione sull'amministrazione e sulla gestione dei beni demaniali  e
patrimoniali della Regione Liguria e degli enti di  cui  all'art.  3,
comma 1. 
    2. Dalla relazione  di  cui  al  comma  1  sono  esclusi  i  beni
destinati ad edilizia residenziale pubblica  come  individuati  dalla
legge   regionale   3   dicembre   2007,   n.   38    (Organizzazione
dell'intervento  regionale  nel  settore  abitativo)   e   successive
modificazioni e integrazioni.