Art. 9 Relazione al Consiglio regionale 1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'amministrazione e sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione Liguria e degli enti di cui all'art. 3, comma 1. 2. Dalla relazione di cui al comma 1 sono esclusi i beni destinati ad edilizia residenziale pubblica come individuati dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni.