Allegato 
 
Regolamento recante la definizione di  criteri  e  modalita'  per  la
  concessione di contributi destinati al  finanziamento  di  progetti
  mirati   atti   a   favorire   la   promozione   internazionale   e
  l'internazionalizzazione delle  PMI  e  delle  ASDI  in  attuazione
  dell'art. 2, commi 73 e 76, della legge regionale 11  agosto  2011,
  n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e  del  bilancio  pluriennale
  per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge  regionale
  21/2007). 
 
                               Capo I 
 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, nel perseguimento delle finalita'  di
miglioramento dell'efficacia dell'intervento pubblico in  favore  del
sistema  produttivo  locale  e  della  realizzazione  di   un   piano
strategico  in  ambito  internazionale  conforme  alle  linee   guida
individuate  con  deliberazione  di  Giunta  regionale,  definisce  i
criteri e le modalita' per la  concessione  di  contributi  destinati
all'incentivazione dei progetti mirati atti a favorire la  promozione
internazionale ed il processo di internazionalizzazione delle piccole
e medie imprese (PMI) con  sede  o  almeno  un'unita'  operativa  nel
territorio regionale, nonche'  delle  Agenzie  per  lo  sviluppo  dei
distretti industriali (ASDI) della Regione e' emanato  in  attuazione
dell'art. 2, commi 73 e 76 della legge regionale 11 agosto  2011,  n.
11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  intende
per: 
      a) Segreteria tecnica: la struttura operativa individuata tra i
componenti dello  Sportello  regionale  per  l'internazionalizzazione
(SPRINT); 
      b) Comitato tecnico di  indirizzo:  l'organo  con  funzione  di
valutazione   della   rilevanza   strategica   internazionale,   come
disciplinato dal capo II del presente regolamento; 
      c) Piano strategico  in  ambito  internazionale:  il  documento
predisposto dalla Segreteria  tecnica  dello  SPRINT,  approvato  con
deliberazione di Giunta regionale, e pubblicato  sul  sito  ufficiale
della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
    1.  L'Amministrazione  regionale  sostiene  la  realizzazione  di
progetti mirati atti a favorire la  promozione  internazionale  e  il
processo di  internazionalizzazione  delle  PMI  con  sede  o  almeno
un'unita' operativa nel  territorio  regionale,  nonche'  delle  ASDI
della  Regione  attraverso  la  concessione  di  incentivi  ad   enti
pubblici,   anche   economici,   della   Regione   aventi   finalita'
d'internazionalizzazione, secondo la disciplina del capo III. 
    2.  L'Amministrazione  regionale,  per  il  perseguimento   della
finalita' di cui al comma 1, si avvale  dell'attivita'  svolta  dallo
SPRINT, attraverso la Segreteria tecnica, alla quale sono  rimborsati
i costi  sostenuti  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui
all'art. 2, comma 74,  della  legge  regionale  11/2011,  secondo  la
disciplina del capo IV. 
 
                               Capo II 
 
 
                    COMITATO TECNICO DI INDIRIZZO 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
            Disciplina del Comitato tecnico di indirizzo 
 
    1. Il Comitato tecnico di indirizzo (Comitato) di cui all'art. 2,
comma 75, della legge regionale 11/2011 con funzione  di  valutazione
della   rilevanza   strategica   internazionale   delle    iniziative
progettuali oggetto di domanda di finanziamento ai sensi del capo III
del presente regolamento e' composto: 
      a)  dall'Assessore  regionale  alle  attivita'  produttive   in
carica, che convoca e ne presiede le sedute, componente di diritto; 
      b)   da   quattro   componenti   designati   dalle   principali
organizzazioni   imprenditoriali    di    categoria    nei    settori
dell'artigianato, commercio, industria e turismo. 
    2. Partecipano alle riunioni del Comitato il  Direttore  centrale
della Direzione centrale cultura, sport, relazioni  internazionali  e
comunitarie  e  il  Direttore  centrale  della   Direzione   centrale
attivita' produttive. 
    3. Il Comitato e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione previa deliberazione  della  Giunta  regionale  e  rimane  in
carica tre anni. 
    4. Il Comitato si riunisce presso la sede  dell'Assessorato  alle
attivita' produttive. 
    5. Per la validita'  delle  sedute  e  delle  determinazioni  del
Comitato e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 
    6. La qualita' di componente del Comitato non comporta il diritto
a compenso, ne' altri oneri a carico della Regione. 
 
                              Capo III 
 
 
                    GESTIONE DEI PROGETTI MIRATI 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Beneficiari degli incentivi  sono  gli  enti  pubblici,  anche
economici, della Regione, aventi finalita' di internazionalizzazione,
i quali singolarmente o in raggruppamento, con individuazione  di  un
soggetto capofila, presentano le domande di finanziamento  contenenti
le iniziative progettuali elaborate in conformita' alle  disposizioni
del presente regolamento e dell'avviso di cui all'art. 8. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1.  Sono  ammesse  a  finanziamento  le  iniziative   progettuali
conformi  alle  azioni  definite  nel  piano  strategico  in   ambito
internazionale rientranti nelle seguenti aree di intervento: 
      a) area informativa: realizzazione, stampa e  distribuzione  di
cataloghi,  repertori,  depliant,  riviste,  bollettini,  newsletter,
brochure, materiale informativo, redatti anche in lingua estera,  sia
in  formato  cartaceo  sia  elettronico;  campagne  pubblicitarie   e
pubblicita'  in  lingua  estera  sui   media,   seminari,   sportelli
informativi e siti web; 
      b) area formativa:  corsi  diretti  alle  imprese  (specie  nei
settori  della  gestione  dei  processi  di  esportazioni   e   della
pianificazione dei percorsi di internazionalizzazione); 
      c) area promozionale: organizzazione e  partecipazione  diretta
ad eventi fieristici, saloni ed esposizioni; 
      d) area di assistenza alle imprese:  indagini  esplorative  sui
mercati tradizionali ed emergenti, studi e  analisi  di  mercato  per
l'individuazione di aree target e di settori di riferimento, studi di
fattibilita' per la creazione di servizi integrati di  supporto  alle
imprese  nei  paesi  target,  studi  di   fattibilita'   propedeutici
all'insediamento produttivo di natura distrettuale. 
    2. Le iniziative progettuali devono  essere  composte  da  azioni
destinate a favorire la promozione internazionale ed il  processo  di
internazionalizzazione delle PMI e delle ASDI,  senza  comportare  un
diretto sostegno alle vendite. 
    3.  Non  sono  ammesse  a  finanziamento  iniziative  progettuali
avviate prima della presentazione della domanda. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili   le   spese   strettamente   legate   alla
realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente
alla data di presentazione della domanda per  iniziative  progettuali
avviate dopo tale data, ai sensi dell'art. 6, comma 3. 
    2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di  spesa  riferite  ai
rispettivi settori di intervento: 
      a) area informativa costi relativi a: 
        1) pubblicita' concernente il programma di promozione; 
        2) predisposizione e distribuzione  di  cataloghi,  opuscoli,
depliant, brochure, riviste, bollettini e altro materiale informativo
redatti in lingua estera, concernenti i prodotti o  i  servizi  dello
specifico comparto produttivo; 
        3) implementazione del proprio sito web; 
        4)  affitti,  noli   attrezzature,   interpretariato,   spese
correlate ai  relatori  esterni  in  quanto  direttamente  imputabili
all'organizzazione di convegni e seminari; 
      b) area formativa costi relativi: 
        1) al personale docente; 
        2) spese di trasferta del personale docente; 
        3) altre spese correnti, come materiali,  forniture,  affitti
sale  e  noli  attrezzature  in  quanto  direttamente  imputabili  al
progetto formativo; 
      c) area promozionale costi relativi a: 
        1) tassa di iscrizione ad eventi; 
        2) affitto della superficie espositiva, anche preallestita; 
        3) allestimento della  superficie  espositiva,  progettazione
degli  allestimenti,  ivi  compresi  il  noleggio   delle   strutture
espositive, delle attrezzature  ed  arredi,  la  realizzazione  degli
impianti il trasporto ed il montaggio e smontaggio; 
        4)  spese  promozionali  quali  le  iscrizioni  a  specifiche
iniziative, i cataloghi, la pubblicita'; 
        5)    acquisto    di    servizi    strettamente     collegati
all'organizzazione e gestione delle iniziative quali le spese per  le
traduzioni, l'interpretariato ed i servizi tecnici; 
      d) area di assistenza alle imprese:  costi  per  le  consulenze
esterne finalizzate alle attivita' di internazionalizzazione e  spese
di trasferta  (quali  trasporto,  vitto  e  alloggio)  del  personale
impiegato nelle  attivita'  e  per  l'organizzazione  di  missioni  e
incoming di operatori esteri. 
 
                               Art. 8. 
 
 
               Contenuto dell'avviso di presentazione 
                   della domanda di finanziamento 
 
    1. L'avviso di presentazione della domande di  finanziamento  dei
progetti  mirati  in  materia  di  promozione  internazionale  e   di
internazionalizzazione delle PMI e delle  ASDI  e'  presentato  dalla
Segreteria tecnica  alla  Direzione  centrale  attivita'  produttive,
Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro il
1° marzo di ogni anno in conformita' alle linee guida individuate con
deliberazione di Giunta regionale ed  alle  disposizioni  di  cui  al
presente regolamento ed e' pubblicato sul Bollettino ufficiale  della
Regione entro il successivo 31 marzo. 
    2. L'avviso di cui al comma 1 indica: 
      a) le modalita' di presentazione della domanda di finanziamento
e il relativo recapito; 
      b) la documentazione da presentare a corredo della  domanda  di
finanziamento, con la previsione, in particolare,  di  una  relazione
descrittiva dell'iniziativa progettuale mirata riportante: 
        1) gli obiettivi dell'iniziativa; 
        2) il programma  di  attivita',  con  la  precisazione  delle
modalita' e  dei  tempi  di  realizzazione,  delle  risorse  e  degli
strumenti impiegati; 
        3) i risultati attesi; 
        4) i costi previsti per la realizzazione dell'iniziativa; 
      c) l'elenco delle spese ammissibili, con descrizione  analitica
delle relative voci di  costo,  in  conformita'  a  quanto  stabilito
dall'art. 7 del presente regolamento; 
      d) la specificazione dei punteggi da attribuire ai  criteri  di
valutazione tecnica di cui all'art. 11; 
      e)  la  documentazione  richiesta  ai  fini  del   monitoraggio
dell'iniziativa; 
      f) la struttura competente con la precisazione  dei  nominativi
dei  soggetti  individuati  rispettivamente   come   responsabile   e
referenti durante la conduzione dell'istruttoria del procedimento; 
      g) lo stanziamento  del  bilancio  regionale  per  il  medesimo
avviso  attivato,  salvo  eventuale  ed  ulteriore  integrazione  con
risorse sopravvenute. 
    3. All'avviso e' allegato lo schema per  la  presentazione  della
domanda di finanziamento. 
    4. L'avviso indica altresi', con riferimento alla  documentazione
di cui al comma 2,  lettera  b),  ogni  ulteriore  elemento  ritenuto
necessario per l'esaustiva illustrazione dell'iniziativa  progettuale
presentata dai soggetti di cui all'art. 5. 
 
                               Art. 9. 
 
 
            Presentazione della domanda di finanziamento 
 
    1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 2, comma 73,  della
legge regionale 11/2011, i beneficiari presentano, entro il  termine,
e presso il recapito indicati nell'avviso di  cui  all'art.  8,  allo
SPRINT, per il tramite  della  sua  Segreteria  tecnica,  domanda  di
finanziamento redatta, nel rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia fiscale, secondo lo schema  allegato  al  predetto  avviso  e
pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it. 
    2.  Nel  caso  di  iniziative  intraprese  congiuntamente  tra  i
soggetti di cui al comma 1, la domanda di finanziamento individua  il
soggetto capofila destinatario del finanziamento ed  e'  sottoscritta
da tutti i soggetti interessati. 
    3. Ciascun soggetto di cui al comma 1 puo'  presentare  una  sola
domanda singolarmente o congiuntamente. Nel caso in cui  il  medesimo
soggetto presenti piu' domande, e' presa in considerazione unicamente
la domanda presentata per prima. 
    4. La  domanda  di  finanziamento  deve  essere  corredata  dalla
documentazione indicata nell'avviso di presentazione di cui  all'art.
8. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                             Istruttoria 
 
    1. Le  domande  di  finanziamento,  pervenute  entro  il  termine
indicato  nell'avviso  di   cui   all'art.   8   e   complete   della
documentazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), sono istruite,
con procedimento valutativo a graduatoria, dalla Segreteria  tecnica,
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle stesse, eventualmente  prorogabile
di  trenta  giorni  qualora  siano  richieste  integrazioni  o  siano
necessarie ulteriori verifiche istruttorie. 
    2. Entro il termine di cui al comma 1 del presente  articolo,  la
Segreteria  tecnica  presenta  al  Comitato  le   istruttorie   delle
iniziative valutate. 
    3. Il Comitato  valuta  la  rilevanza  strategica  internazionale
delle iniziative progettuali  presentate  e  si  esprime  con  parere
favorevole o contrario all'ammissibilita'  delle  singole  iniziative
entro trenta giorni dalla presentazione. 
    4.  La  Segreteria  tecnica  presenta   al   Servizio   marketing
territoriale e promozione  internazionale  la  proposta  motivata  di
graduatoria  delle  domande   ammissibili   a   finanziamento   delle
iniziative  progettuali  istruite,  corredata  dal   parere   tecnico
istruttorio del Comitato. La proposta riporta altresi' l'elenco delle
domande non ammesse a finanziamento. 
    5. Con provvedimento dell'Amministrazione regionale e'  approvata
la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento. 
    6. La graduatoria delle domande ammissibili  a  finanziamento  e'
pubblicata sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
    7. L'Amministrazione regionale comunica ai beneficiari  l'importo
degli incentivi regionali  autorizzati  per  le  relative  iniziative
progettuali ammesse a finanziamento. 
    8.  L'Amministrazione  regionale  comunica  altresi'  la  mancata
finanziabilita' delle iniziative progettuali  per  esaurimento  delle
risorse regionali disponibili e la non ammissibilita'  delle  domande
di finanziamento presentate. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                   Criteri di valutazione tecnica 
 
    1. La graduatoria e' redatta sulla base  dei  punteggi  stabiliti
dall'avviso di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) ed  attribuiti  ai
criteri di valutazione tecnica, da considerarsi in ordine decrescente
di importanza, fra i seguenti: 
      a) coerenza del progetto rispetto al piano strategico; 
      b) coerenza interna del progetto; 
      c) chiarezza degli obiettivi; 
      d) misurabilita' dei risultati; 
      e) completezza del piano finanziario; 
      f) efficacia della spesa. 
    2. In caso di parita' di punteggio, si prende  in  considerazione
l'iniziativa  progettuale  con  il  maggior  punteggio  rispetto   al
criterio di cui al comma 1, lettera a). 
    3. In caso  di  ulteriore  parita'  di  punteggio  si  prende  in
considerazione l'iniziativa progettuale che comporta la spesa minore. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1.  I  contributi  sono  concessi  tenuto  conto  delle   risorse
disponibili a bilancio regionale, secondo l'ordine della graduatoria,
di durata annuale, nella misura dell'ottanta per  cento  della  spesa
ritenuta ammissibile. 
    2. Se nel corso del medesimo esercizio finanziario sono assegnate
nuove  risorse  finanziarie  e'   disposto   lo   scorrimento   della
graduatoria. 
    3. Con  il  decreto  di  concessione  sono  stabiliti  termini  e
modalita' di erogazione dei contributi,  nonche'  di  rendicontazione
della spesa. 
    4. I contributi concessi per le finalita' di cui all'art.  1  del
presente  regolamento  non  sono  cumulabili  con  altri   contributi
pubblici, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad  oggetto  le
stesse spese. 
    5. Il Servizio marketing territoriale e promozione internazionale
comunica ai soggetti  beneficiari  la  concessione  dell'incentivo  e
trasmette alla Segreteria tecnica copia  conforme  all'originale  dei
provvedimenti concessori emanati. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                        Avvio dell'iniziativa 
 
    1. I soggetti beneficiari  avviano  l'iniziativa  a  partire  dal
giorno successivo alla presentazione della domanda e  comunque  entro
30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'art. 10, comma  7,
e lo comunicano, tempestivamente, alla Segreteria tecnica. 
    2.  L'avvio  dell'iniziativa  coincide   con   l'esperimento   di
un'azione significativa inserita nell'iniziativa progettuale  oggetto
di finanziamento, a titolo esemplificativo: sottoscrizione lettera di
conferimento incarico al personale docente, versamento della tassa di
iscrizione ad eventi,  sostenimento  delle  spese  relative  all'area
informativa di cui all'art. 7, lettera a). 
    3. Il progetto,  puo'  avere  una  durata  massima  di  24  mesi,
decorrenti dalla comunicazione di avvio dell'iniziativa cui al  comma
1  del  presente  articolo,  e   riportata   nel   provvedimento   di
concessione, fatto salvo  l'accoglimento  di  motivata  richiesta  di
proroga presentata alla Segreteria tecnica prima della  scadenza  del
termine originario ed  autorizzata  con  provvedimento  del  Servizio
marketing territoriale e  promozione  internazionale,  previo  parere
espresso dalla Segreteria tecnica. 
    4. Il  progetto  si  intende  concluso  alla  data  di  pagamento
dell'ultima fattura o di altra documentazione giustificativa. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                       Variazione dei progetti 
 
    1. Le variazioni  alle  iniziative  progettuali  presentate  sono
autorizzate solo a  seguito  di  preventiva  e  tempestiva  richiesta
scritta adeguatamente motivata comunicata alla Segreteria tecnica. 
    2. Le variazioni ed integrazioni, di cui  al  primo  comma,  sono
autorizzate, con provvedimento del Servizio marketing territoriale  e
promozione internazionale, sulla base della proposta presentata dalla
Segreteria tecnica, previo parere espresso dal Comitato. 
 
                              Art. 15. 
 
 
             Rendicontazione e liquidazione della spesa 
 
    1. I beneficiari presentano alla Segreteria tecnica,  secondo  le
modalita' stabiliti nel decreto di concessione, entro il  termine  di
sessanta giorni dalla  conclusione  dell'iniziativa  progettuale,  la
rendicontazione del progetto mirato finanziato, ai sensi dell'art. 42
della legge regionale 7/2000. 
    2. Il contributo e'  liquidato  a  consuntivo  con  provvedimento
della Direzione centrale  attivita'  produttive,  Servizio  marketing
territoriale  e   promozione   internazionale,   sulla   base   della
documentazione di cui al comma 1, inoltrata dalla Segreteria tecnica,
compatibilmente con i limiti del patto di stabilita' e crescita. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                  Monitoraggio dei progetti mirati 
 
    1. Lo SPRINT, per il tramite della Segreteria  tecnica,  effettua
il monitoraggio, sulla base della documentazione di cui  all'art.  8,
comma 2, lettera e),  presentata  dai  beneficiari,  sullo  stato  di
attuazione delle iniziative  progettuali  finanziate,  provvedendo  a
comunicare i risultati alla Direzione centrale attivita' produttive. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. I beneficiari sono tenuti a: 
      a) realizzare le iniziative progettuali ammesse a finanziamento
conformemente alla domanda di incentivazione presentata, fatto  salvo
le eventuali variazioni autorizzate; 
      b) comunicare tempestivamente alla Segreteria tecnica  motivata
richiesta scritta delle  eventuali  variazioni  o  integrazioni  alle
iniziative progettuali presentate, conformemente a  quanto  stabilito
dall'art. 14; 
      c) rispettare il  termine  massimo  per  la  conclusione  delle
iniziative  progettuali  e  per  la  presentazione   della   relativa
rendicontazione di spesa, fatto  salvo  l'accoglimento  di  eventuali
richieste di proroga, ai sensi dell'art. 13, comma 4; 
      d) trasmettere allo SPRINT la documentazione di cui all'art. 8,
comma 2, lettera g), richiesta per lo  svolgimento  del  monitoraggio
dell'iniziativa progettuale finanziata; 
      e) attuare le iniziative progettuali  ammesse  a  finanziamento
nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 71 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa) ed ai sensi dell'art. 44  della  legge
regionale  7/2000,  l'Amministrazione  regionale  puo'  disporre   in
qualsiasi  momento,  anche  a  campione,  ispezioni  e  controlli   e
richiedere l'esibizione  dei  documenti  originali  in  relazione  ai
contributi, solo richiesti o gia' concessi, allo scopo di  verificare
lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto  degli  obblighi
previsti  dal   presente   regolamento   e   la   veridicita'   delle
dichiarazioni  sostitutive  di  atto  notorio  e  delle  informazioni
prodotte dal beneficiario nel corso del procedimento incentivante. 
    2. Il controllo a campione sulla veridicita' delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai soggetti beneficiari e'  effettuato  secondo  le
direttive generali impartite dal Direttore centrale  delle  attivita'
produttive. 
 
                              Art. 19. 
 
 
               Annullamento e revoca del provvedimento 
          di concessione e rideterminazione del contributo 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  49  della  legge  regionale  7/2000,  il
provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora  sia
riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di  merito
indotti dalla condotta del beneficiario  non  conforme  al  principio
della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione regionale. 
    2. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato: 
      a) per decadenza del  diritto  al  contributo  derivante  dalla
rinuncia del beneficiario; 
      b) nel  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  di  cui  agli
all'art. 17. 
    3.  L'Amministrazione  regionale  comunica   tempestivamente   ai
soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento  di
concessione  o  la  rideterminazione   del   contributo.   Le   somme
eventualmente erogate sono restituite secondo le  modalita'  previste
agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000. 
 
                               Capo IV 
 
 
                               SPRINT 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                  Obblighi della Segreteria tecnica 
 
    1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 2, comma 74,  della
legge regionale 11/2011, la Segreteria tecnica: 
      a) cura la  predisposizione  del  piano  strategico  in  ambito
internazionale ed il  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  dei
processi di internazionalizzazione; 
      b) riceve le domande di finanziamento presentate  dai  soggetti
di cui all'art. 5; 
      c) istruisce le iniziative progettuali; 
      d)  elabora  la  proposta  di  ammissibilita'  a  finanziamento
corredata  da  parere   tecnico   istruttorio,   redigendo   apposita
graduatoria per la presentazione alla  Direzione  centrale  attivita'
produttive, previo parere del Comitato tecnico di indirizzo; 
      e) comunica l'esito  della  verifica  di  ammissibilita'  delle
eventuali  variazioni  o  integrazioni  alle  iniziative  progettuali
finanziate, nonche' delle eventuali richieste di proroga, al Servizio
marketing territoriale e promozione internazionale  per  il  relativo
provvedimento autorizzatorio; 
      f) istruisce la  rendicontazione  delle  domande  finanziate  e
trasmette  la   relativa   documentazione   al   Servizio   Marketing
territoriale e promozione internazionale; 
      g) monitora lo stato di attuazione delle iniziative progettuali
finanziate. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili i seguenti costi direttamente riferibili allo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 74, della  legge
regionale 11/2011: 
      a) spese di personale  interno  riassunte  in  una  tabella  di
calcolo  del  costo  orario.  La  segreteria  tecnica  e'  tenuta  ad
organizzare un sistema di rilevazione  delle  prestazioni  effettuate
che rilevi le ore/giornate lavorate, attraverso  un  time  sheet  con
evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere
un'immediata  quantificazione  del   tempo   dedicato   all'attivita'
indicata in progetto; 
      b) spese per viaggi, pernottamenti e pasti; 
      c) spese per l'ammortamento di strumentazione ed  attrezzature,
calcolate sulla base del periodo  di  effettivo  utilizzo  dei  beni,
rispetto ad un periodo di ammortamento di anni  tre;  il  periodo  di
utilizzo decorre dalla data di acquisto. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                      Rendicontazione dei costi 
 
    1. Al fine del rimborso dei costi sostenuti per le  attivita'  di
cui  all'art.  2,  comma  74,  della  legge  regionale  11/2011,   la
segreteria tecnica dello  Sprint  presenta  alla  Direzione  centrale
attivita' produttive copia non autenticata  della  documentazione  di
spesa  annullata  in  originale,  corredata  di   una   dichiarazione
attestante  la  corrispondenza  della  documentazione  prodotta  agli
originali. L'Amministrazione regionale ha  facolta'  di  chiedere  in
qualunque momento l'esibizione degli originali. 
    2. L'amministrazione regionale sulla base  della  rendicontazione
presentata  ai  sensi  del  comma  1   provvede   all'emissione   dei
provvedimenti amministrativi di spesa  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione della documentazione. 
 
                               Capo V 
 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
                              Art. 23. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38-bis della  legge  regionale  7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000  ed  alla  legge
241/1990. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1.  Lo  SPRINT,  presenta  alla  Direzione   centrale   attivita'
produttive,   Servizio   marketing    territoriale    e    promozione
internazionale l'avviso di presentazione della domanda di  contributo
destinato  al  finanziamento  di  progetti  mirati  in   materia   di
promozione internazionale e di  internazionalizzazione  delle  PMI  e
delle ASDI entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
regolamento. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto: il Presidente: Tondo