Art. 10 
 
Disposizioni in materia di conferimento di  funzioni  regionali  agli
                             enti locali 
 
    1. Al fine di perseguire ulteriormente la contrazione progressiva
della spesa pubblica e la necessaria razionalizzazione della  stessa,
in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'  economica",  nel
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti  per
la stabilizzazione finanziaria", nel decreto legge 13 agosto 2011, n.
138  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo", nella legge 12 novembre 2011, n.  183
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)", i  trasferimenti
per  spese  correnti  e  per  oneri  del  personale   derivanti   dal
conferimento di funzioni regionali agli enti locali e  funzionali  ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 12.8.1998, n. 72,  sono
ridotti, a partire dall'esercizio finanziario 2012, nella misura  del
10% annuo con riferimento allo  stanziamento  iscritto  nel  bilancio
dell'esercizio 2011.