Art. 10 Disposizioni in materia di conferimento di funzioni regionali agli enti locali 1. Al fine di perseguire ulteriormente la contrazione progressiva della spesa pubblica e la necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", nella legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)", i trasferimenti per spese correnti e per oneri del personale derivanti dal conferimento di funzioni regionali agli enti locali e funzionali ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12.8.1998, n. 72, sono ridotti, a partire dall'esercizio finanziario 2012, nella misura del 10% annuo con riferimento allo stanziamento iscritto nel bilancio dell'esercizio 2011.