Art. 12 Disposizioni in materia di Comunita' Montane 1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" tese alla contabilizzazione della totalita' degli oneri relativi al personale delle Comunita' montane transitato alla Regione Abruzzo.