Art. 12 
 
            Disposizioni in materia di Comunita' Montane 
 
    1. Al fine di dare piena attuazione alle  disposizioni  contenute
nell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n.  35  recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"  la  Giunta
regionale e' autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio  con
provvedimento  amministrativo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
disposizioni contenute nell'articolo  25  della  legge  regionale  25
marzo  2002,  n.  3  recante  "Ordinamento  contabile  della  Regione
Abruzzo" tese alla  contabilizzazione  della  totalita'  degli  oneri
relativi al personale delle Comunita' montane transitato alla Regione
Abruzzo.