Art. 13 Fondo di dotazione ex articolo 4 legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 77/2000 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e' stabilita presuntivamente per l'anno 2012 in € 2.800.000,00. 2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale n. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 e' finanziato: a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo); b) per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA; 3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, nello stato di previsione dell'entrata e' iscritto lo stanziamento di € 2.000.000,00, sul capitolo 34020, UPB 04.02.002, denominato: "Fondi derivanti dai rientri di cui alla legge regionale n. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 77/2000". 4. Nello stato di previsione della spesa e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 800.000,00, sul capitolo 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 77/2000 - Fondo di dotazione". 5. Lo stanziamento iscritto nella spesa puo' essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.