Art. 13 
 
Fondo di dotazione ex articolo 4 legge regionale 28 aprile  2000,  n.
                                 77 
 
    1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma  5,  della
legge regionale n. 77/2000 recante "Interventi di sostegno  regionale
alle  imprese  operanti  nel  settore  del  turismo"   e'   stabilita
presuntivamente per l'anno 2012 in € 2.800.000,00. 
    2. Ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale n.
77/2000, il fondo di cui al comma 1 e' finanziato: 
      a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge regionale
4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo); 
      b) per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi  di
attuazione di cui all'articolo 10 della legge  regionale  n.  77/2000
per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA; 
    3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario  2012,
nello stato di previsione dell'entrata e' iscritto lo stanziamento di
€ 2.000.000,00, sul capitolo 34020, UPB 04.02.002, denominato: "Fondi
derivanti  dai  rientri  di  cui  alla  legge  regionale  n.  50/1980
destinati  al  finanziamento  del  fondo  di  dotazione   finanziaria
previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 77/2000". 
    4. Nello stato di  previsione  della  spesa  e'  correlativamente
autorizzata l'iscrizione  dello  stanziamento  di  € 800.000,00,  sul
capitolo 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento  alla  FIRA
delle risorse di cui all'articolo 4 della legge regionale n.  77/2000
- Fondo di dotazione". 
    5. Lo stanziamento iscritto nella spesa  puo'  essere  utilizzato
previo accertamento della relativa entrata.