Art. 14 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonche' dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione. 2. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 e' aggiunto il seguente comma 7 bis: "7-bis. La Direzione regionale competente in materia di Politiche agricole e Sviluppo Rurale, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 7." 3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 le parole "e' stabilita con legge finanziaria" sono sostituite dalle parole "e' stabilita con legge di bilancio". 4. Durante la liquidazione, su indicazione della Giunta regionale, possono essere utilizzate le economie dei fondi precedenti il 2012 assegnati all'ex ARSSA per la valorizzazione e la promozione del comparto agroalimentare.