Art. 14 
 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 
 
    1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Le risultanze delle operazioni di  liquidazione,  comprensive
dell'ammontare dei residui  attivi  e  del  saldo  di  cassa  finale,
nonche' dei residui passivi risultanti dal  conto  consuntivo  e  dal
piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al  fine
dell'iscrizione dei  relativi  stanziamenti  nel  bilancio  regionale
mediante variazione dello stesso, ai  sensi  dell'articolo  25  della
legge regionale 25 marzo 2002,  n.  3  (Ordinamento  contabile  della
Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario
del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo  di
riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo  corrispondente
al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione. 
    2. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29  e'
aggiunto il seguente comma 7 bis: 
    "7-bis. La Direzione regionale competente in materia di Politiche
agricole e Sviluppo Rurale, procede alla gestione dei residui  attivi
e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale
ai sensi del comma 7." 
    3. Al comma 2 dell'articolo 7 della  legge  regionale  11  agosto
2011, n. 29 le parole  "e'  stabilita  con  legge  finanziaria"  sono
sostituite dalle parole "e' stabilita con legge di bilancio". 
    4.  Durante  la  liquidazione,  su   indicazione   della   Giunta
regionale, possono essere utilizzate le economie dei fondi precedenti
il 2012 assegnati all'ex ARSSA per la valorizzazione e la  promozione
del comparto agroalimentare.