Art. 15 Modifica all'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 1. Il comma 5-decies dell'articolo 33 della legge regionale 15/2002 (Disciplina delle acque minerali e termali) e' sostituito dal seguente: "5-decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100 mila annui. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta nel capitolo di spesa, di nuova istituzione, 08.01.020 - 131010, denominato "Trasferimento ai Comuni del 10% dei proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", e' destinata all'amministrazione comunale nella quale e' sita la concessione e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento della Giunta regionale".