Art. 15 
 
Modifica all'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 
 
    1. Il comma  5-decies  dell'articolo  33  della  legge  regionale
15/2002 (Disciplina delle acque minerali e termali) e' sostituito dal
seguente: 
    "5-decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in
€ 100 mila annui. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei
proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per
cento,  iscritta  nel  capitolo  di  spesa,  di  nuova   istituzione,
08.01.020 - 131010, denominato "Trasferimento ai Comuni del  10%  dei
proventi del canone di concessione per le acque minerali e  termali",
e' destinata all'amministrazione comunale  nella  quale  e'  sita  la
concessione e viene annualmente ripartita tra  i  comuni  interessati
con specifico provvedimento della Giunta regionale".