Art. 16 
Modifiche alla legge regionale  n.  25  del  3  agosto  2011  recante
  "Disposizioni  in  materia  di  acque  con  istituzione  del  fondo
  speciale destinato  alla  perequazione  in  favore  del  territorio
  montano per le azioni  di  tutela  delle  falde  e  in  materia  di
  proventi relativi alle utenze di acque pubbliche" 
    1. Al comma 2,  dell'articolo  1  (Fondo  speciale)  della  legge
regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante "Disposizioni  in  materia  di
acque con istituzione del fondo speciale destinato alla  perequazione
in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle  falde
e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche"  le
parole "articolo 11" sono sostituite dalle parole "articolo 12". 
    2. Al comma 1, dell'articolo 12 (Aggiornamenti dei costi  unitari
e dei canoni minimi  relativi  ai  canoni  di  concessione  di  acque
pubbliche) della legge regionale n. 25/2011  le  parole  "di  potenza
nominale concessa o riconosciuta, in € 27,50" sono sostituite con  le
parole  "di  potenza  efficiente,  riportata  nei  rapporti   annuali
dell'anno precedente, dal GSE, in € 35,00". 
    3.  All'ultimo  capoverso   del   comma   5,   dell'articolo   12
(Aggiornamento dei costi unitari e  dei  canoni  minimi  relativi  ai
canoni di concessione di acque pubbliche)  della  legge  regionale  3
agosto 2011, n. 25 le parole "comma 2 dell'art  10"  sono  sostituite
dalle parole "comma 2 dell'articolo 11".