Art. 16 Modifiche alla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2011 recante "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche" 1. Al comma 2, dell'articolo 1 (Fondo speciale) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche" le parole "articolo 11" sono sostituite dalle parole "articolo 12". 2. Al comma 1, dell'articolo 12 (Aggiornamenti dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale n. 25/2011 le parole "di potenza nominale concessa o riconosciuta, in € 27,50" sono sostituite con le parole "di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in € 35,00". 3. All'ultimo capoverso del comma 5, dell'articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 le parole "comma 2 dell'art 10" sono sostituite dalle parole "comma 2 dell'articolo 11".