Art. 17 Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL 1. Per l'anno 2012 le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 recante "Disposizioni in materia di libera circolazione" si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nelle lett. a), b) ed e) dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge, nei limiti e con le modalita' in essa stabilite. 2. All'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 i commi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti commi: "1-bis. Le minori entrate derivanti alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio dall'attuazione della presente legge e valutate, per l'anno 2012, in € 750.000,00 (settecentocinquantamila) sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo a valere sulle disponibilita' finanziarie iscritte nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 06.01.003 - 181565 denominato "Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale". 1-ter. Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)".