Art. 17 
 
       Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL 
 
    1. Per l'anno 2012 le  agevolazioni  di  viaggio  previste  dalla
legge regionale 22 dicembre 2005,  n.  44  recante  "Disposizioni  in
materia di  libera  circolazione"  si  applicano  esclusivamente  con
riferimento  ai  beneficiari  elencati  nelle  lett.  a),  b)  ed  e)
dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge, nei limiti e  con  le
modalita' in essa stabilite. 
    2. All'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 i
commi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti commi: 
    "1-bis. Le minori entrate derivanti  alle  aziende  esercenti  il
trasporto pubblico regionale  per  concessione  o  per  contratto  di
servizio dall'attuazione della presente legge e valutate, per  l'anno
2012, in € 750.000,00 (settecentocinquantamila) sono ripianate con un
contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo  a  valere  sulle
disponibilita' finanziarie iscritte  nell'ambito  dello  stanziamento
iscritto sul capitolo 06.01.003 - 181565 denominato "Disposizioni  in
materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale". 
    1-ter. Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato
ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi  di  bilancio
ai sensi della legge regionale  25  marzo  2002,  n.  3  (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo)".