Art. 18 Riordino delle partecipazioni societarie in materia di trasporto pubblico 1. La Regione Abruzzo, in conformita' all'articolo 66 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale 2011), attua azioni di riordino delle proprie partecipazioni societarie del trasporto pubblico locale al fine di: a) dar vita ad un nuovo soggetto imprenditoriale che operi nel settore del trasporto pubblico locale; b) attuare politiche di contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione dei costi ed economie di scala. 2. Al fine di dare vita ad un'unica azienda pubblica per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, con esclusione di quelli ferroviari, la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57 dello Statuto regionale, costituisce un'unica societa' mediante la fusione della societa' "Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A) S.p.A." con sede in Chieti e della societa' "Gestione Metropolitana Trasporti (G.T.M.) S.p.A." con sede in Pescara, in conformita' alle deliberazioni dei consigli di amministrazione delle societa' interessate alla fusione stessa. 3. La nuova azienda pubblica assume la forma di societa' per azioni, denominata NEWCO SPA, con sede in Chieti/Pescara ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, dalle norme del codice civile riguardanti le societa' per azioni. 4. Alla NEWCO SPA e' assegnato, mediante scissione parziale della societa' "Ferrovia Adriatico Sangritana (F.A.S.) S.p.A" con sede in Lanciano, la parte del patrimonio attinente l'attivita' di gestione dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale. 5. La Regione Abruzzo e' autorizzata a mantenere la propria partecipazione nella societa' "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A" alla quale competera' la gestione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri e merci. 6. Gli organi amministrativi dell'ARPA SPA e della GTM SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di fusione, la situazione patrimoniale e la prevista relazione degli amministratori unitamente a quella degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies c.c.. 7. Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma del comma 3 dell'articolo 2501 ter c.c., il progetto di fusione unitamente agli altri documenti di cui al comma 6 devono essere approvati dal Consiglio regionale. L'approvazione costituisce rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter c.c.. 8. Gli organi amministrativi della FAS SPA presentano alla Direzione competente per materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di scissione ai sensi dell'articolo 2506 bis c.c. e secondo le indicazioni di cui al precedente comma 4. 9. Prima della pubblicazione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2506 bis c.c., il progetto di scissione deve essere approvato dal Consiglio regionale. L'approvazione costituisce rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2501 ter c.c.. 10. L'omissione degli adempimenti previsti dal presente articolo a carico degli organi di amministrazione costituisce giusta causa per dar corso alla revoca degli amministratori delle societa' inadempienti. 11. A seguito della revoca degli amministratori la Regione in qualita' di socio di maggioranza nomina un commissario per la prosecuzione delle attivita' necessarie al perfezionamento del riordino di cui al presente articolo. 12. Al fine di coordinare le operazioni di riordino delle partecipazioni societarie di cui al presente articolo e' costituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Comitato di coordinamento composto da: a) l'Assessore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilita' e Logistica; b) il Direttore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilita' e Logistica; c) il Dirigente del Servizio regionale "Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo" della Direzione "Trasporti Infrastrutture Mobilita' e Logistica"; d) il Presidente e il Direttore dell'Arpa Spa; e) il Presidente e il Direttore della GTM Spa; f) il Presidente e il Direttore della FAS Spa.. 13. Il Presidente della Regione o un suo delegato allo scopo e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge al fine di perfezionare le operazioni che derivano dall'attuazione del presente articolo. 14. A conclusione delle operazioni di riordino e in ogni caso entro il 30 giugno 2012, il Presidente della Regione relaziona al Consiglio regionale in ordine alle azioni di cui al presente articolo. 15. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.