Art. 18 
 
Riordino delle partecipazioni  societarie  in  materia  di  trasporto
                              pubblico 
 
    1. La Regione Abruzzo, in conformita' all'articolo 66 della legge
regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale  2011),  attua
azioni  di  riordino  delle  proprie  partecipazioni  societarie  del
trasporto pubblico locale al fine di: 
      a) dar vita ad un nuovo soggetto imprenditoriale che operi  nel
settore del trasporto pubblico locale; 
      b) attuare  politiche  di  contenimento  della  spesa  pubblica
attraverso una riduzione dei costi ed economie di scala. 
    2. Al fine di dare vita  ad  un'unica  azienda  pubblica  per  lo
svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, con  esclusione
di quelli ferroviari, la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo  57  dello  Statuto  regionale,  costituisce   un'unica
societa' mediante la  fusione  della  societa'  "Autolinee  Regionali
Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A) S.p.A." con  sede  in  Chieti  e  della
societa' "Gestione Metropolitana Trasporti (G.T.M.) S.p.A." con  sede
in  Pescara,  in  conformita'  alle  deliberazioni  dei  consigli  di
amministrazione delle societa' interessate alla fusione stessa. 
    3. La nuova azienda pubblica assume  la  forma  di  societa'  per
azioni, denominata NEWCO  SPA,  con  sede  in  Chieti/Pescara  ed  e'
disciplinata, per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, dalle norme del codice civile riguardanti le  societa'  per
azioni. 
    4. Alla NEWCO SPA e' assegnato, mediante scissione parziale della
societa' "Ferrovia Adriatico Sangritana (F.A.S.) S.p.A" con  sede  in
Lanciano, la parte del patrimonio attinente l'attivita'  di  gestione
dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale. 
    5. La Regione Abruzzo  e'  autorizzata  a  mantenere  la  propria
partecipazione nella societa' "Ferrovia Adriatico  Sangritana  S.p.A"
alla quale competera' la gestione dei servizi ferroviari di trasporto
passeggeri e merci. 
    6. Gli organi  amministrativi  dell'ARPA  SPA  e  della  GTM  SPA
presentano alla Direzione competente  per  materia,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di  fusione,
la  situazione   patrimoniale   e   la   prevista   relazione   degli
amministratori unitamente a quella degli esperti di cui  all'articolo
2501 sexies c.c.. 
    7. Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma  del
comma  3  dell'articolo  2501  ter  c.c.,  il  progetto  di   fusione
unitamente agli altri documenti di  cui  al  comma  6  devono  essere
approvati  dal  Consiglio   regionale.   L'approvazione   costituisce
rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo  2501  ter
c.c.. 
    8. Gli  organi  amministrativi  della  FAS  SPA  presentano  alla
Direzione competente per materia,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in
vigore della presente  legge,  il  progetto  di  scissione  ai  sensi
dell'articolo 2506 bis c.c.  e  secondo  le  indicazioni  di  cui  al
precedente comma 4. 
    9.  Prima  della  pubblicazione   a   norma   dell'ultimo   comma
dell'articolo 2506 bis c.c., il progetto  di  scissione  deve  essere
approvato  dal  Consiglio   regionale.   L'approvazione   costituisce
rinuncia del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo  2501  ter
c.c.. 
    10. L'omissione degli adempimenti previsti dal presente  articolo
a carico degli organi di amministrazione costituisce giusta causa per
dar  corso  alla   revoca   degli   amministratori   delle   societa'
inadempienti. 
    11. A seguito della revoca degli  amministratori  la  Regione  in
qualita' di  socio  di  maggioranza  nomina  un  commissario  per  la
prosecuzione  delle  attivita'  necessarie  al  perfezionamento   del
riordino di cui al presente articolo. 
    12. Al  fine  di  coordinare  le  operazioni  di  riordino  delle
partecipazioni societarie di cui al presente articolo e'  costituito,
senza  oneri  a  carico  del  bilancio  regionale,  un  Comitato   di
coordinamento composto da: 
      a) l'Assessore regionale ai Trasporti Infrastrutture  Mobilita'
e Logistica; 
      b) il Direttore regionale ai Trasporti Infrastrutture Mobilita'
e Logistica; 
      c)  il  Dirigente  del  Servizio  regionale  "Servizio   Affari
Finanziari  e  Giuridici,  Vigilanza  e  Controllo"  della  Direzione
"Trasporti Infrastrutture Mobilita' e Logistica"; 
      d) il Presidente e il Direttore dell'Arpa Spa; 
      e) il Presidente e il Direttore della GTM Spa; 
      f) il Presidente e il Direttore della FAS Spa.. 
    13. Il Presidente della Regione o un suo delegato allo  scopo  e'
autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di  legge  al
fine di perfezionare le operazioni che derivano  dall'attuazione  del
presente articolo. 
    14. A conclusione delle operazioni di riordino  e  in  ogni  caso
entro il 30 giugno 2012, il Presidente  della  Regione  relaziona  al
Consiglio  regionale  in  ordine  alle  azioni  di  cui  al  presente
articolo. 
    15. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.