Art. 20 
 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 1 della  legge  regionale  23  agosto
2011,  n.  30  recante  "Soppressione  dell'Azienda   di   Promozione
Turistica della Regione Abruzzo (APTR)", le parole "Allo scadere  del
centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della  presente  legge"
sono sostituite dalle parole "A decorrere dal giorno successivo al 30
settembre 2012". 
    2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale  30/2011,  le
parole  "Ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo  1,  entro   il
centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della  presente  legge"
sono sostituite dalle parole "Ai fini di quanto previsto all'articolo
1, entro il 30 settembre 2012". 
    3. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 30/2011  le
parole "e' stabilita con legge  finanziaria"  sono  sostituite  dalle
parole "e' stabilita con legge di bilancio". 
    4. All'articolo 4, della legge regionale 30/2011, dopo il comma 2
sono aggiunti i seguenti commi: 
    "2-bis. L'ammontare dei residui  attivi  e  del  saldo  di  cassa
finale, nonche' dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e
dal piano di liquidazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c),
sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione
dello stesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo
2002,  n.  3  (Ordinamento  contabile  della  Regione  Abruzzo),  nel
rispetto del  principio  del  pareggio  finanziario  del  bilancio  e
mediante integrazione dello stanziamento del  fondo  di  riserva  per
spese obbligatorie dell'eventuale  importo  corrispondente  al  saldo
positivo rilevato dal piano di liquidazione. 
    2-ter. La Direzione regionale competente in materia  di  Turismo,
procede alla gestione dei residui attivi e  passivi  a  valere  sugli
stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai  sensi  del  comma  2
bis". 
    5. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni  di  cui
alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30, la  Direzione  competente
in materia di Turismo trasferisce all'Agenzia per la  Promozione  del
Turismo  della  Regione  Abruzzo  nove   dodicesimi   delle   risorse
finanziarie iscritte nei capitoli di spesa del bilancio di previsione
2012 della Regione. La Giunta regionale con variazione  di  bilancio,
adottata ai sensi dell'articolo 25 della  legge  regionale  25  marzo
2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), entro il 31
ottobre 2012,  iscrive  nei  pertinenti  capitoli  dello  stesso  gli
stanziamenti relativi ai restanti tre dodicesimi.