Art. 20 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 30 recante "Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR)", le parole "Allo scadere del centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal giorno successivo al 30 settembre 2012". 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30/2011, le parole "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro il 30 settembre 2012". 3. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 30/2011 le parole "e' stabilita con legge finanziaria" sono sostituite dalle parole "e' stabilita con legge di bilancio". 4. All'articolo 4, della legge regionale 30/2011, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. L'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonche' dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione dello stesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione. 2-ter. La Direzione regionale competente in materia di Turismo, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 2 bis". 5. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 30, la Direzione competente in materia di Turismo trasferisce all'Agenzia per la Promozione del Turismo della Regione Abruzzo nove dodicesimi delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2012 della Regione. La Giunta regionale con variazione di bilancio, adottata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), entro il 31 ottobre 2012, iscrive nei pertinenti capitoli dello stesso gli stanziamenti relativi ai restanti tre dodicesimi.