Art. 21 
 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 32 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 1 della  legge  regionale  23  agosto
2011, n. 32 recante  "Soppressione  dell'Ente  Strumentale  Regionale
Abruzzo Lavoro" le parole "entro centottanta giorni decorrenti  dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
parole "entro la data del 29 febbraio 2012". 
    2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale  32/2011,  le
parole "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro  centottanta
giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente  legge"  sono
sostituite dalle parole "Ai fini di quanto previsto  all'articolo  1,
entro il 29 febbraio 2012". 
    3. Al comma 2 dell'articolo 5 della  legge  regionale  23  agosto
2011, n. 32 le parole "sono stabilite  con  legge  finanziaria"  sono
sostituite dalle parole "sono stabilite con legge di bilancio". 
    4. All'articolo 5, dopo il comma  3,  sono  aggiunti  i  seguenti
commi: 
    "3-bis. L'ammontare dei residui  attivi  e  del  saldo  di  cassa
finale, nonche' dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e
dal piano di liquidazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c),
sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione
dello stesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo
2002,  n.  3  (Ordinamento  contabile  della  Regione  Abruzzo),  nel
rispetto del  principio  del  pareggio  finanziario  del  bilancio  e
mediante integrazione dello stanziamento del  fondo  di  riserva  per
spese obbligatorie dell'eventuale  importo  corrispondente  al  saldo
positivo rilevato dal piano di liquidazione. 
    3-ter. La Direzione regionale competente in  materia  di  Lavoro,
procede alla gestione dei residui attivi e  passivi  a  valere  sugli
stanziamenti iscritti sul  bilancio  regionale  ai  sensi  del  comma
3-bis".