Art. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 32 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 32 recante "Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro" le parole "entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro la data del 29 febbraio 2012". 2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 32/2011, le parole "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, entro il 29 febbraio 2012". 3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 32 le parole "sono stabilite con legge finanziaria" sono sostituite dalle parole "sono stabilite con legge di bilancio". 4. All'articolo 5, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. L'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonche' dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione dello stesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione. 3-ter. La Direzione regionale competente in materia di Lavoro, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 3-bis".