Art. 22 
 
Istituzione del fondo di  riserva  per  gli  enti  strumentali  della
                           Regione Abruzzo 
 
    1. Al fine di garantire la copertura delle  spese  che  gli  Enti
strumentali della Regione Abruzzo devono sostenere  in  quanto  parte
soccombente  in  sentenze  passato  in   giudicato   e'   autorizzato
l'accantonamento della somma di € 220.000,00 nell'apposito  fondo  di
riserva denominato " Fondo di riserva per l'esecuzione di sentenze  a
carico degli enti strumentali regionali" di cui all'UPB  02.01.009  -
capitolo 321908, di nuova istituzione ed iscrizione, dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012.