Art. 22 Istituzione del fondo di riserva per gli enti strumentali della Regione Abruzzo 1. Al fine di garantire la copertura delle spese che gli Enti strumentali della Regione Abruzzo devono sostenere in quanto parte soccombente in sentenze passato in giudicato e' autorizzato l'accantonamento della somma di € 220.000,00 nell'apposito fondo di riserva denominato " Fondo di riserva per l'esecuzione di sentenze a carico degli enti strumentali regionali" di cui all'UPB 02.01.009 - capitolo 321908, di nuova istituzione ed iscrizione, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012.