Art. 24 Modifica alla legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 1. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture" e' sostituito dal seguente: "9. Agli oneri relativi all'istituzione, al funzionamento e alle attivita' del Centro Funzionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile" e nella UPB 05.02.10 denominata "Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali, fondo regionale di solidarieta' per la protezione civile.".