Art. 24 
 
        Modifica alla legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 
 
    1. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge regionale  1°  ottobre
2007, n. 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e  per  il
funzionamento delle strutture" e' sostituito dal seguente: 
    "9. Agli oneri relativi all'istituzione, al funzionamento e  alle
attivita' del Centro  Funzionale  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede nell'ambito  delle  risorse  iscritte  nella  UPB  05.01.007
denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa  del  suolo  e
della costa, tutela ambientale  e  protezione  civile"  e  nella  UPB
05.02.10 denominata "Interventi per il ripristino e il  miglioramento
delle condizioni civili e ambientali, fondo regionale di solidarieta'
per la protezione civile.".