Art. 26 
 
      Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 4/2009 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo
2009, n 4 (Principi  generali  in  materia  di  riordino  degli  Enti
regionali) sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis.  Alla  nomina  degli  organi  di  controllo  degli   Enti
regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico
tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli  organi  di
controllo. Nell'ambito  di  tale  sorteggio,  ciascun  soggetto  puo'
essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale. 
    1-ter. All'istituzione dell'Elenco regionale di cui  al  comma  1
bis provvede il Consiglio regionale tramite bando  pubblico,  in  cui
sono fissati i requisiti per la  partecipazione,  da  emanarsi  entro
novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
    1-quater. Le disposizioni di cui ai  commi  1  bis  e  1  ter  si
applicano anche ai componenti dei  collegi  sindacali  delle  Aziende
Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 ter
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  L.  23  ottobre  1992,  n.
421)."