Art. 26 Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 4/2009 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono inseriti i seguenti: "1-bis. Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo. Nell'ambito di tale sorteggio, ciascun soggetto puo' essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale. 1-ter. All'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1 bis provvede il Consiglio regionale tramite bando pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione, da emanarsi entro novanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2012. 1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano anche ai componenti dei collegi sindacali delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)."