Art. 28 
 
Utilizzazioni  senza   titolo   di   pertinenze   idrauliche   e   di
                  attraversamenti di corsi d'acqua 
 
    1. Le occupazioni di pertinenze idrauliche e  di  attraversamenti
di corsi d'acqua che si protraggono  oltre  la  scadenza  del  titolo
concessorio  o  autorizzativo  in  assenza  di  istanza  di  rinnovo,
comportano l'obbligo al pagamento di un indennizzo pari  al  20%  del
canone dovuto, da calcolare in dodicesimi per il periodo  di  carenza
del titolo. 
    2.  Per  le   occupazioni   di   pertinenze   idrauliche   e   di
attraversamenti  di  corsi   d'acqua   prive   di   regolare   titolo
autorizzativo viene applicato un indennizzo pari al  50%  del  canone
provvisorio  previsto  per  l'uso  accertato,  calcolato   in   forma
retroattiva per tutto il periodo di accertata occupazione e fino alla
data di rilascio dell'area. 
    3. L'occupazione puo' essere regolarizzata se il titolare produce
l'istanza di concessione o  di  autorizzazione  entro  trenta  giorni
dalla data del verbale di sopralluogo di accertamento dello stato dei
luoghi.