Art. 28 Utilizzazioni senza titolo di pertinenze idrauliche e di attraversamenti di corsi d'acqua 1. Le occupazioni di pertinenze idrauliche e di attraversamenti di corsi d'acqua che si protraggono oltre la scadenza del titolo concessorio o autorizzativo in assenza di istanza di rinnovo, comportano l'obbligo al pagamento di un indennizzo pari al 20% del canone dovuto, da calcolare in dodicesimi per il periodo di carenza del titolo. 2. Per le occupazioni di pertinenze idrauliche e di attraversamenti di corsi d'acqua prive di regolare titolo autorizzativo viene applicato un indennizzo pari al 50% del canone provvisorio previsto per l'uso accertato, calcolato in forma retroattiva per tutto il periodo di accertata occupazione e fino alla data di rilascio dell'area. 3. L'occupazione puo' essere regolarizzata se il titolare produce l'istanza di concessione o di autorizzazione entro trenta giorni dalla data del verbale di sopralluogo di accertamento dello stato dei luoghi.