Art. 29 Concessioni in materia di attivita' estrattiva e di escavazione 1. Nella Regione Abruzzo il rilascio delle concessioni per l'apertura di cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attivita' estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere, e' sospeso fino all'approvazione del Piano regionale per l'esercizio delle attivita' estrattive e di escavazione, cosi' come disposto dalla legge regionale n. 54 del 1983 e s.m.i.. Lo stesso Piano deve essere approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche per le concessioni in corso di rilascio per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attivita' estrattive e per la coltivazione di cave e torbiere. 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica per il rinnovo delle concessioni riguardanti le attivita' esistenti, alla data del 30 dicembre 2011 e, altresi', alle concessioni per le quali e' stato emesso il relativo decreto ed i cui lavori non risultano iniziati alla data del 30 dicembre 2011. 4. Le richieste di concessioni per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attivita' estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono dichiarate non piu' procedibili fino all'approvazione del Piano regionale di cui al comma 1.