Art. 29 
 
   Concessioni in materia di attivita' estrattiva e di escavazione 
 
    1. Nella  Regione  Abruzzo  il  rilascio  delle  concessioni  per
l'apertura di cave di ghiaia,  per  l'esercizio  di  nuove  attivita'
estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e  torbiere,
e' sospeso fino all'approvazione del Piano regionale per  l'esercizio
delle attivita' estrattive e  di  escavazione,  cosi'  come  disposto
dalla legge regionale n. 54 del 1983 e s.m.i.. Lo stesso  Piano  deve
essere approvato dal Consiglio regionale, su  proposta  della  Giunta
regionale, entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
    2. La sospensione di cui al comma  1  si  applica  anche  per  le
concessioni in corso di rilascio per  l'apertura  di  nuove  cave  di
ghiaia, per l'esercizio  di  nuove  attivita'  estrattive  e  per  la
coltivazione di cave e torbiere. 
    3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica per il rinnovo
delle concessioni riguardanti le attivita' esistenti, alla  data  del
30 dicembre 2011 e, altresi', alle concessioni per le quali e'  stato
emesso il relativo decreto ed i cui  lavori  non  risultano  iniziati
alla data del 30 dicembre 2011. 
    4. Le richieste di concessioni per l'apertura di  nuove  cave  di
ghiaia,  per  l'esercizio  di  nuove  attivita'   estrattive   e   di
escavazione, per  la  coltivazione  di  cave  e  torbiere  presentate
successivamente all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
dichiarate non  piu'  procedibili  fino  all'approvazione  del  Piano
regionale di cui al comma 1.