Art. 3 
 
            Disposizioni in materia di entrate regionali 
 
    1.  Per  l'esercizio  finanziario  2012,  le  entrate   regionali
relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del  demanio  idrico  di
cui  all'articolo  86  del  D.Lgs.   112/1998   sono   destinate   al
finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale per
l'importo di € 2.000.000,00 (due milioni). 
    2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1  sono
ripartite secondo le disposizioni previste all'articolo 93,  comma  8
ter, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, nonche'  secondo  le
disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 3  agosto
2011, n. 25 (Disposizioni in materia di  acque  con  istituzione  del
fondo speciale destinato alla perequazione in favore  del  territorio
montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di  proventi
relativi alle utenze delle acque pubbliche". 
    3. Per l'esercizio 2012 la previsione di competenza del  capitolo
di entrata  03.02.001-  32107,  denominato  "Canoni  e  proventi  per
l'utilizzo del demanio idrico - Art. 86 del D.Lgs. 112/98" e' fissato
in € 10.000.000,00 (dieci milioni).