Art. 3 Disposizioni in materia di entrate regionali 1. Per l'esercizio finanziario 2012, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate al finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale per l'importo di € 2.000.000,00 (due milioni). 2. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'articolo 93, comma 8 ter, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, nonche' secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche". 3. Per l'esercizio 2012 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001- 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - Art. 86 del D.Lgs. 112/98" e' fissato in € 10.000.000,00 (dieci milioni).