Art. 33 Disposizioni sulla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15 recante "Disciplina per la promozione delle attivita' musicali nella Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni 1. Per le annualita' 2011 e 2012 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15: a) Art. 10 - Attivita' lirica-progetti; b) Art. 11 - Norme di finanziamento; c) Art 12 - Progetti; d) Art. 13 - Norme di finanziamento; e) Art. 14 - Finalita' f) Art. 15 - Norme di finanziamento; g) Art. 19 - Accesso di altri soggetti. 2. Per le annualita' 2011 e 2012, ai soggetti di cui agli artt. 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della legge regionale n. 15/2000 e gli importi in essi previsti, sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino capienza negli stanziamenti previsti in bilancio. 3. Per l'annualita' 2011 le disposizioni di cui al comma 2, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2010, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge regionale n. 15/2000. 4. Per l'annualita' 2012 le disposizioni di cui al comma 2, sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2011, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge regionale n. 15/2000. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 15/2000 trovano copertura nell'ambito dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attivita' musicali nella Regione Abruzzo - legge regionale 22.2.2000, n. 15".