Art. 33 
Disposizioni sulla legge regionale 22 febbraio 2000,  n.  15  recante
  "Disciplina  per  la  promozione  delle  attivita'  musicali  nella
  Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni 
    1. Per le annualita' 2011 e 2012 sono  sospesi  gli  effetti  dei
seguenti articoli della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15: 
      a) Art. 10 - Attivita' lirica-progetti; 
      b) Art. 11 - Norme di finanziamento; 
      c) Art 12 - Progetti; 
      d) Art. 13 - Norme di finanziamento; 
      e) Art. 14 - Finalita' 
      f) Art. 15 - Norme di finanziamento; 
      g) Art. 19 - Accesso di altri soggetti. 
    2. Per le annualita' 2011 e 2012, ai soggetti di cui  agli  artt.
5, 7, 8 e 9 della previsione  originaria  della  legge  regionale  n.
15/2000 e  gli  importi  in  essi  previsti,  sono  proporzionalmente
ridotti qualora non trovino capienza negli stanziamenti  previsti  in
bilancio. 
    3. Per l'annualita' 2011 le disposizioni di cui al comma 2,  sono
applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2010,  hanno
beneficiato dei contributi previsti dalla legge regionale n. 15/2000. 
    4. Per l'annualita' 2012 le disposizioni di cui al comma 2,  sono
applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2011,  hanno
beneficiato dei contributi previsti dalla legge regionale n. 15/2000. 
    5. Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n.
15/2000 trovano copertura  nell'ambito  dello  stanziamento  iscritto
nella UPB 10.02.009 capitolo  62424  denominato  "Interventi  per  la
promozione delle attivita' musicali nella  Regione  Abruzzo  -  legge
regionale 22.2.2000, n. 15".